Decreto — n. 30747/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 11036 del 2021 proposto da MORETTI LUIGI rapp. e difeso dall’avv. ALESSANDRO LUPI, con cui elett. domicilia PEC: -ricorrente- contro COMUNE DI ARICCIA, in persona del Sindaco p.t., rapp. e difeso dagli avv.ti VITO BELLINI E MARIA LUISA BELLINI, coni quali elett. domicilia in Roma, presso il loro studio, alla via Orazio 3. - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 3517/2019dell’8 ottobre 2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMARG 5545/13 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30747/2024 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. n. 11036 del 2021 proposto da MORETTI LUIGI rapp. e difeso dall’avv. ALESSANDRO LUPI, con cui elett. domicilia PEC: -ricorrente- contro COMUNE DI ARICCIA, in persona del Sindaco p.t., rapp. e difeso dagli avv.ti VITO BELLINI E MARIA LUISA BELLINI, coni quali elett. domicilia in Roma, presso il loro studio, alla via Orazio 3. - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 3517/2019dell’8 ottobre 2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMARG 5545/13 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 11036 del 2021 proposto da MORETTI LUIGI rapp. e difeso dall’avv. ALESSANDRO LUPI, con cui elett. domicilia PEC: -ricorrente- contro COMUNE DI ARICCIA, in persona del Sindaco p.t., rapp. e difeso dagli avv.ti VITO BELLINI E MARIA LUISA BELLINI, coni quali elett. domicilia in Roma, presso il loro studio, alla via Orazio 3. - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 3517/2019dell’8 ottobre 2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMARG 5545/13 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28novembr