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Decreto — n. 30737/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30737/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30737/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 7468 del 2020 proposto da: SCARPELLI ADA, PELUSO PAOLO, GUCCIONE GIULIANA, rappresentati e difesi dagli avv.ti CARLO ALTIERI E MASSIMO DE BERNARDO, con cui elett. domiciliano PEC: carlo.altieri@avvocaticosenza.it -ricorrenti- contro UNICAL -UNIVERSITA’ della CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIOVANNI MACRI’ e UMILE ABBRUZZESE, con cui elett. domicilia PEC: giovanni.macri@avvocatirossano.legalmail.it avv.umileabbruzzese@pec.giuffre.it -controricorrente- avverso la SENTENZA n.1344/2019 del 19 dicembre 2019 , RG 1304/2017, emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30737/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario pagamento dell'emolumento fatture impagate procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
domicilia PEC: giovanni.macri@avvocatirossano.legalmail.it avv.umileabbruzzese@pec.giuffre.it -controricorrente- avverso la SENTENZA n.1344/2019 del 19 dicembre 2019 , RG 1304/2017, emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 7468 del 2020 proposto da: SCARPELLI ADA, PELUSO PAOLO, GUCCIONE GIULIANA, rappresentati e difesi dagli avv.ti CARLO ALTIERI E MASSIMO DE BERNARDO, con cui elett. domiciliano PEC: carlo.altieri@avvocaticosenza.it -ricorrenti- contro UNICAL -UNIVERSITA’ della CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIOVANNI MACRI’ e UMILE ABBRUZZESE, con cui elett. domicilia PEC: giovanni.macri@avvocatirossano.legalmail.it avv.umileabbruzzese@pec.giuffre.it -controricorrente- avverso la SENTENZA n.1344/2019 del 19 dicembre 2019 , RG 1304/2017, emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28n