Decreto — n. 30734/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G.civ. n. 31655 del 2021 proposto daAZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, in persona del legale rapp. pro tempore, rapp. e difeso dall’avv. MARIANGELA CARULLI, con cui elett. dom. in ROMA alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo Studio Placidi. -ricorrente- contro FRANCESCO SAVERIO GROSSI, rapp. e difeso dall’avv. GIUSEPPE FISCHETTI, con cui elett. domicilia PEC: fischetti.giuseppe@oravta.legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA n.2106 del 2021, del 28 settembre 2021, RG n. 3124 del 2019, emessa dal Tribunale di Taranto in grado di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30734/2024 — snciv · Corte di Cassazione: R.G.civ. n. 31655 del 2021 proposto daAZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, in persona del legale rapp. pro tempore, rapp. e difeso dall’avv. MARIANGELA CARULLI, con cui elett. dom. in ROMA alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo Studio Placidi. -ricorrente- contro FRANCESCO SAVERIO GROSSI, rapp. e difeso dall’avv. GIUSEPPE FISCHETTI, con cui elett. domicilia PEC: fischetti.giuseppe@oravta.legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA n.2106 del 2021, del 28 settembre 2021, RG n. 3124 del 2019, emessa dal Tribunale di Taranto in grado di appello.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G.civ. n. 31655 del 2021 proposto daAZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, in persona del legale rapp. pro tempore, rapp. e difeso dall’avv. MARIANGELA CARULLI, con cui elett. dom. in ROMA alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo Studio Placidi. -ricorrente- contro FRANCESCO SAVERIO GROSSI, rapp. e difeso dall’avv. GIUSEPPE FISCHETTI, con cui elett. domicilia PEC: fischetti.giuseppe@oravta.legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA n.2106 del 2021, del 28 settembre 2021, RG n. 3124 del 2019, emessa dal Tribunale di Taranto in grado di appello.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.300,00 per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28nov