Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Pontine Islands Archipelago, had filed a decree against Salerno and Stavole but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 15722 del 2021 proposto da COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE rapp. e difeso dagli avv.ti FRANCESCO AUTIERI e CARLO CARTURAN, con cui elett. dom. in ROMA alla via Lattanzio n. 5 presso lo studio dell’avv. GIUSEPPEDE TOMMASO (STUDIO CIANO) -ricorrenti- contro SALERNO PIERCARMINE, STAVOLE ORLANDO DOMENICO, rapp. e difesi dagli avv.ti GIUSEPPE BORTONE e ANGELA MINUTILLO, con cui elett. dom. PEC: avvocato@pec.giuseppebortone.it studiolegale@pec.avvocatominutillo.it -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 2467/2020 del 1° dicembre 2020 , RG n.767/2019, emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28n