Cassation Court dismisses material error correction request for a late cassation appeal against an INPS decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected a request to correct a material error in a prior order regarding the inadmissibility of an INPS appeal. The appellant argued the court mistakenly copied text from a different pending case, while the respondent maintained the original decision was legally sound. The court declined the correction, noting the underlying cassation appeal itself was time-barred and thus the procedural context remained invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; Art. 360, 1, 3 c.p.c.; The Court of Cassation does not correct material errors in orders declaring a cassation appeal inadmissible if the appeal itself is time-barred, as the error does not affect the substantive legal outcome.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio N. 26685- 2022: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro VICEDOMINI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA N. 40 presso lo studio dell'avvocato DI CAPUA ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLARA MARIA OLIVIA; -controricorrente - Oggetto R.G.N.26685/2022 Cron.
Rep. Ud.16/05/2024 CC e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: VICEDOMINI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA N. 40 presso lo studio dell'avvocato DI CAPUA ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLARA MARIA OLIVIA; -ricorrente successivo - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -resistente con mandato - per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 27899/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/09/2022 R.G.N. 26250/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 26685/22 Rilevato che: Vicedomini Vincenzo ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27899/22 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Inps (R.G. n. 26250/20) avverso la sentenza n. 70/20 della Corte di appello di Salerno, depositata il giorno 11.2.20, in riferimento alla iscrizione d’ufficio di un avvocato alla Gestione Separata Inps. Il ricorrente evidenzia che nell’ordinanza 27899/22, pubblicata il 23.9.2022, che definiva il giudizio di legittimità n. 26250/20 promosso dall’Inps contro Vicedomini Vincenzo ed avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 70/2020 emessa dalla Corte d’appello di Salerno, questa Corte, dopo aver inserito una epigrafe corretta, aveva erroneamente inserito il testo dello “svolgimento del processo”, dei “motivi della decisione” e del “ PQM”, di altro giudizio di legittimità pendente tra l’Inps ed altra parte (“Avv.
Vincenti”) ed avente ad oggetto l’impugnazione di altra sentenza (“sentenza n. 76/20”) della Corte d’appello di L’Aquila. Il ricorrente deduce, quindi, l’evidenza dell’errore materiale commesso da questa Corte, la quale avrebbe compiuto un mero errore di sostituzione del file informatico, in fase di impaginazione dell’ordinanza In conclusione, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di voler procedere, in virtù dell’istanza di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ovvero in virtù del potere officioso di cui all’art. 391 bis c.p.c., alla correzione dell’ordinanza n. 27899/22, procedendo, in funzione integrativa, alla sostituzione del testo della sentenza riferito ad altro giudizio di legittimità, con il testo relativo alla definizione del giudizio di legittimità n. 26250/20.
L’Inps si è costituito concludendo per il rigetto di ogni istanza, eccezione e deduzione che fosse proposta nei confronti dell’Istituto. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Ritenuto che: L’ordinanza n. 27899 del 2022 oggetto del presente giudizio di revocazione deve essere dichiarata inesistente. Rileva infatti il Collegio che non si tratta di una vera pronuncia ma piuttosto di un simulacro di provvedimento. Come evidenzia esattamente il ricorrente, il ricorso non è stato oggetto di effettiva trattazione nel senso di cui al giudizio di cassazione fissato e deciso con l’ordinanza su richiamata.
Vi è stato piuttosto un incompiuto esercizio della giurisdizione con conseguente necessità di procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido (in questi termini le sezioni unite di questa Corte con l’ordinanza n. 31019 del 2023 e già l’ordinanza interlocutoria delle stesse sezioni unite n. 11032 del 2023). Da quanto esposto discende che mancando nella specie “quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato" e trattandosi di nullità rilevabile anche d'ufficio, si deve procedere ad un nuovo esame della controversia.
Ciò posto, venendo al merito del ricorso, la Corte d'appello di Salerno con la sentenza n.70/2020 ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di Vicedomini Vincenzo e dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta negli anni 2011 quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo.
La Corte territoriale ha ritenuto che il dato contabile della percezione, negli anni oggetto di causa, di redditi di importo inferiore ai 5.000,00 euro costituisse un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell’attività. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; Vicedomini Vincenzo ha resistito con controricorso.Con unsolo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell’art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla l. 326/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
L’Inps ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l’obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base al disposto dell’art. 2, comma 26, l. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall’art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l’art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale. Il medesimo Inps ha sostenuto che nel caso di specie, in base al dato pacifico secondo cui l’attuale controricorrente svolgeva la professione di avvocato e in mancanza di contestazione sul requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto affermare il diritto dell’Istituto alla contribuzione pretesa.
In via preliminare e dirimente, il ricorso dell’Inps è inammissibile, perché tardivo. La sentenza impugnata n. 70/2020 della Corte di appello di Salerno risulta notificata all’Inps, da parte di Vicedomini Vincenzo, ai fini del decorso del termine breve, di cui all’art. 325 comma 2 c.p.c., in data 11.2.2020. Ne consegue che, in considerazione della notifica effettuata in data 11.2.2020 e in considerazione della sospensione straordinaria dei termini (dal 9.3.2020 all’11.5.2020) disposta dall’art. 83 del DL n. 18/20 e dall’art. 36 comma 1 del DL n. 23/20, il termine breve per proporre ricorso in Cassazione veniva a scadere in data 15.6.2020.
Ebbene, l’Inps notificava il ricorso in Cassazione al resistente solo in data 8.10.2020, ovvero oltre la scadenza del termine che veniva a cadere in data 15.6.2020. Alla dichiarazione d’inammissibilità, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, previa declaratoria di inesistenza dell’ordinanza della sesta sezione civile n. 27889 del 23.9.22, e decidendo sul ricorso per cassazione r.g. n. 26250/20, dichiara lo stesso inammissibile. Condanna l’Inps a pagare a Vicedomini Vincenzo le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulte