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Ordinanza — n. 30717/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to lack of standing regarding prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30717/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal by the Tax Agency inadmissible because the agency lacked standing to challenge prescription rules affecting another party's rights. The agency argued that short prescription periods for social security credits should have become ten-year periods after role inscription, but the court found no interest in reviewing the merits. Consequently, the incidental appeal by the debtor was also deemed ineffective due to the main appeal's inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The public revenue agency lacks standing to challenge prescription periods applicable to third parties' claims and cannot exercise rights belonging to others absent specific legal authorization.

Parole chiave

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lack of standing public revenue agency prescription periods social security credits inadmissible appeal third party rights legitimazione ad agire dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20 comma 5 (ora comma 6) del d.lgs n. 112 del 1999
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 5 (ora comma 6) del d.lgs n.
Art. 1 comma 197 della legge n. 145 del 2018
112del 1999 e dell’art. 1 comma 197 della legge n. 145 del 2018 in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
145 del 2018 in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 617 c.p.c.
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che in parziale accoglimento del ricorso proposto da Giovanni Marcotullio, qualificate come opposizione ex art. 617 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
L’inefficacia implica la non sussistenza dei presupposti per il "raddoppio" del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 617 c.p
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che in parziale accoglimento del ricorso proposto da Giovanni Marcotullio, qualificate come opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 81 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 7514 del 2022
81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione).
Cass. n. 8829 del 2007
in tal senso Cass. n. 8829 del 2007).
Cass. s.u. n. 7925 del 2019
Cass. 26/03/2015 n. 6077
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 18584-2019 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente principale - contro MARCOTULLIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CORAIN, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente Oggetto contributi R.G.N.18584/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -resistenti con mandato al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 215/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/03/2019 R.G.N. 425/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che in parziale accoglimento del ricorso proposto da Giovanni Marcotullio, qualificate come opposizione ex art. 617 c.p.c. le censure aventi ad oggetto la nullità della notificazione dell’atto di intimazione e la tardiva iscrizione a ruolo che ha verificato che pertanto erano state tardivamente avanzate, ha ritenuto che tuttavia le pretese riportate nell’intimazione di pagamento alla data della notifica della stessa erano oramai prescritte.

Inoltre, ha confermato la disposta compensazione parziale delle spese, oggetto dell’appello incidentale del Marcotullio, ritenendo che il ricorrente aveva insistito per la tempestività dell’opposizione ma non aveva riproposto le eccezioni di nullità della notifica dell’intimazione di pagamento e della tardiva iscrizione a ruolo permanendo così la ragione di compensazione. Compensazione disposta poi pure per l’appello.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ADER con un unico articolato motivo. Resiste Giovanni Marcotullio che avanza ricorso incidentale affidato a due motivi e deposita memoria illustrativa. RITENUTO CHE 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 5 (ora comma 6) del d.lgs n. 112del 1999 e dell’art. 1 comma 197 della legge n. 145 del 2018 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e si deduce che la Corte d’Appello avrebbe male interpretato la normativa su richiamatae non avrebbe considerato che il legislatore fin dal 1999 ha previsto che dopo la iscrizione a ruolo la prescrizione breve (anche) dei crediti previdenziali diviene decennale.

4. Con il ricorso incidentale invece si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 343, 346 e 617 c.p.c. tutti in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. (primo motivo) e si rileva che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che non fossero state riproposte nella forma dell’appello incidentale le eccezioni di nullità della notificazione della intimazione di pagamento e della tardiva iscrizione a ruolo. Sostiene di aver impugnato in via incidentale non condizionata la statuizione con la quale il Giudice di prime cure aveva rigettato (perché asseritamente inammissibili) i menzionati motivi di opposizione e di aver riproposto gli stessi nella forma dell’appello incidentale condizionato.

5. Con il secondo motivo, poi, è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. e 91 c.p.c. tutti in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.. Il Marcotullio ritiene che erroneamente il giudice di appello avrebbe compensato le spese riten endo sussistere un a reciproca soccombenza. Ad avviso del ricorrente l’accoglimento del motivo d’appello incidentale non condizionato non esigeva necessariamente l’esame nel merito dei motivi di opposizione riproposti nella forma dell’appello incidentale condizionato.

Il merito degli stessi rimarrebbe assorbito dalla questione preliminare di merito riguardante la prescrizione. Sostiene quindi che la Corte sarebbe incorsa nella violazione degli artt.343 e 346 c.p.c. e 91 c.p.c. e deducein particolare che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite,con la conseguenza che deve essere ritenuta totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito.

6. Il ricorso principale dell’Agente della riscossione deve essere dichiarato inammissibile. 6.1. Ritiene il Collegio, in continuità con altri suoi precedenti, che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non abbia interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr . Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024). 6.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46del 1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022). Nel motivare tale conclusione, è stato escluso che la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa"); che è stato infine ribadito, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causamè rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione). 6.3. Con riguardo alla vicenda in esame e alla stregua dei principi di diritto espressi dalla citata Cass. s.u. n. 7514 del 2022, è evidente c he l'odierna ricorrente non ha interesse a impugnare la statuizione sulla prescrizione che concerne , anch’essa, il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire, non potendo , come detto,esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007). 6.4.

A tale conclusione non è di ostacolo il fatto che i giudici territoriali hannodeciso la causa nel merito. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. s.u. n. 7925 del 2019). 6.5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso principale dell’Agenzia della Riscossione deve essere dichiarato inammissibile.

7. All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia di quello incidentale tardivamente proposto dal Marcotullio . La sentenza è stata notificata dallo stesso Marcotullio il 12 aprile del 2019 e da quella data è iniziato a decorrere, anche nei confronti del notificante, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in cassazione che perciò è scaduto il 12 giugno 2019. Il ricorso incidentale è stato notificato il 19 luglio 2019 ed era perciò tardivo ma comunque ammissibile a condizione della ammissibilità dell’impugnazione proposta in via principale.

Infatti,il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, c.p.c. (cfr . per tutt e Cass.26/03/2015n. 6077). L’inefficacia implica la non sussistenza dei presupposti per il "raddoppio" del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002 nei confronti del controricorrente/ricorrente incidentale.

8. Quanto alle spese l ’esito della lite ne giustifica la compensazione tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore import