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Ordinanza — n. 30703/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses doctor's appeal regarding unpaid differential payments for non-SSN contracted services under 1975 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30703/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Eleonora Ambrosino's appeal against the Second Instance Court's refusal to award differential payments for her work as a non-SSN contracted pediatrician. Ambrosino argued that transitional provisions in the 1977 law required the municipality to pay rates equivalent to those for ONMI doctors, but the appellate court found no such obligation for her specific period of service. The Supreme Court upheld the lower court's decision, ruling that the cited legal framework did not mandate the payment of differential amounts in this context.

Regesto Legislator

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Law n. 698 of 1975; Law n. 349 of 1977: The court establishes that doctors performing services without SSN convention do not have a right to differential payments based on ONMI rates under the cited transitional provisions.

Parole chiave

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non-SSN contracted doctors differential payments ONMI transitional provisions municipal employment law medical specialty rates graduazione dei contributi rimborso ospedaliero contratto di cura

Disposizioni normative citate

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Law n. 698 of 1975
Article 48 of Law n. 833 of 1978
698 del 1975, dell’art. 48 della legge n.
Law n. 349 of 1977, Article 7
Contesta, in particolare, che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che essa non avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento economico previsto per gli specialisti ambulatoriali.Sottolinea, soprattutto, che l’art. 7 della legge n.
Decree-Law n. 22 of October 1981
art. 91 c.p
“Il medico non convenzionato con il SSN che abbia eseguito prestazioni Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
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Ordinanza — n. 28456/2023 — snciv
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Sentenza — n. 27823/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against regional health authority regarding pediatrician salary increases under national collective agreements.
Ordinanza — n. 6894/2023 — snciv
Cassation court dismisses doctors' claim that EU directives mandate adequate remuneration for medical specialization. The court finds no violation of EU law. The court rejects the claim that EU directives mandate adequate remuneration for medical specialization, ruling the Italian legislative choices regarding scholarship indexing and revaluation mechanisms were lawful and not in violation of EU principles. The court held that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible. The court ruled that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible. The court held that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible.
Ordinanza — n. 16454/2022 — snciv
Cassation Court dismisses appeal against labor contract award, upholding mandatory application of collective agreements in public employment disputes.
Ordinanza — n. 10786/2023 — snciv
Cassation court dismisses medical group's claim for state compensation due to statute of limitations barring the action.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17617/2019 R.G. proposto da Eleonora Ambrosino, rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Riggio ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Jonio 54; -ricorrente - contro Comune di Nola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Renzulli ed elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza 50a, presso l’Avv. Nicola Laurenti; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 6674/2018 pubblicata il 28 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

Oggetto: medico non convenzionato con il SSN - trattamento ex medici ONMI - esclusione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31 ottobre 2014 Eleonora Ambrosino, medico specialista pediatra, ha proposto appello contro la sentenza n. 2552/14, con la quale il Tribunale di Nola aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere la condanna del Comune di Nola apagare in suo favore di € 134.246,80 a titolo di differenze retributive maturate dal 2002 in relazione al rapporto di convenzionamento intercorrente con lo stesso dal 1982. La Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6674/18, ha rigettato il gravame.

Eleonora Ambrosino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Nola si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 698 del 1975, dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978, dell’ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali di cui al d.P.R. 22 ottobre 1981 e seguenti con cui era stata sancita l’applicabilità degli stessi anche nei rapporti a regime convenzionale che i medici specialisti ex ONMI (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia) avevano intrattenuto con gli Enti locali. Contesta, in particolare, che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che essa non avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento economico previsto per gli specialisti ambulatoriali.Sottolinea, soprattutto, che l’art. 7 della legge n. 349 del 1977 avrebbe contenuto delle norme transitorie per il trasferimento agli enti locali delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici, tra cui l’ONMI, e disposto che, fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari liquidatori di tali enti sarebbero stati tenuti ad adottare, per la disciplina dei rapporti convenzionali con gli specialisti esterni, le convenzioni nazionali uniche in tutto conformi all’accordo nazionale tipo stipulato ai sensi del successivo art. 8 che, a sua volta, avrebbe regolato la stipula di un accordo nazionale con le organizzazioni sindacali più rappresentative in ordine alla posizione degli specialisti in rapporto convenzionale esterno.

Essa reclama, quindi, l’applicazione degli Accordi collettivi nazionali di settore regolanti i rapporti in essere con i medici specialisti ambulatoriali e, quindi, i d.d.P.P.R.R. 500 del 1996 e 271 del 2000 e l’ultimo ACN del febbraio 2005. Rappresenta di avere svolto solo una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale in regime di convenzione, come avverrebbe per i medici specialisti ambulatoriali, e che il Comune di Nola sarebbe subentrato in tutto e per tutto nelle funzioni dell’ente disciolto, con la conseguenza che l’accordo nazionale citato avrebbe dovuto essere applicato ai rapporti che il Comune stesso aveva in corso per l’erogazione dell’assistenza sanitaria di sua competenza.

La doglianza è infondata. La legge n. 698 del 1975, che ha disposto lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia ha assegnato, con l’art. 3, le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali ai comuni. Il successivo art. 6 ha stabilito che: “Il personale dell’ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro per la sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1 gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti.

Con effetto dalla stessa data e fino all’inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell’ONMI. Per il personale degli asili nido addetto alla assistenza ai bambini l’inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni. I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico. Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all’articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso è assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanità, nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri. L’inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all’entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i dirittisorgenti dalla applicazione degli accordi di cui allalegge 20 marzo 1975, n.

70. Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanità”. Il seguente art. 11 ha prescritto che: “ L’art. 7 della legge n. 349 del 1977ha disposto che: “ oni attraverso la commissione interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall’ANCI. della legge n. 698 del 1975, in seguito allo scioglimento dell’ONMI, ’art. 7 della legge n. 349 del 1977 e n. 349 del 1977 possono riguardarla, atteso che essi hanno regolato il periodo fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria, mentre essa ha affermato di avere lavorato per il Comune di Nola dal 1982.2)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:

“Il medico non convenzionato con il SSN che abbia eseguito prestazioni Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00per compenso e € 200,00 per esborsi , oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel