Court allows ANAS appeal, ruling public utility employees subject to 2011-2013 salary freezes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed ANAS's appeal against a lower court ruling that had extended a salary freeze to its employees. While the appellate court had previously invalidated the freeze for some staff, the Supreme Court clarified that the measure applies uniformly to all public administration entities consolidated in the state budget. Consequently, the original workers' claims for automatic salary progression were rejected, and the decision was remitted with the freeze confirmed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010; Art. 1, comma 3, legge n. 196 del 2009: The triennial freeze on salary increases and seniority steps introduced for 2011-2013 applies to employees of public administration entities consolidated in the state budget, invalidating prior rulings granting automatic progression to such workers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7408-2019 proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ACCILLI GIULIO, AGRIPPINETTI MORENO, ARENA LORENA, BRUNO CINZIA, CALZA ANGELA, CAPUZZO PATRIZIA, CARELLA MARCELLO, CARRINO ANGELA, CIARNELLA MASSIMO, CIUFFREDA MARCO, CODISPOTI AGNESE, COLACCHI SALVATORE, COLELLA EMILIANO, D'ARIO ENRICO, DE CESARIS PIERFRANCESCO, DE SIMONE PATRIZIA, DEL RE FRANCESCO, DI GIORGIO VITO, DI LEO VINCENZO, GIGLIOTTI SIMONA, GODANO GIOVANNI, GREGORI ROMINA, GRIGIONI SANDRO, GRIMALDI PASQUALE, IMPERIALI ENRICO, LO PO' MAURIZIO, LUCANTONI MARIO, LUCCONI MARIA, MADONIA Oggetto Interpretazione art. 9, primo comma, legge 122 del 2010 – amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della p.a.
R.G.N.7408/2019 Cron. Rep. Ud.24/10/2024 CC LUCIANO, MALLO SABINA, MANCINI MIRELLA, MARSELLA ROBERTO, MASCOLI ORNELLA, MATTEI GIAMPIERO, NIERI EMILIANO, ONESTI TIZIANA, ORSINI ROBERTO, PACITTO ADRIANO, PALMIERI ANTONELLA, PANETTA PATRIZIA, PASTORE SIMONA, PELLEGRINI SANDRO, PETITTI MARIA ROSARIA, PINZONE SALVATORE, PIZZI NADIA, POLIFRONI EMANUELA, PROPERSI ROSANNA, PROTANI ROBERTA, SANTINI RICCARDO, SAPEGNO GIOVANNA, SEBASTIANI LAURA, SILVESTRI LAURA, SILVESTRO ALFREDO, SORIERO ANTONIO, TALLO MARIA LUISA, TESTI FABRIZIO, TOMMASI ANTONELLA, TORRI LOREDANA, TROIANI CLAUDIO, TURINI GIANCARLO, VINCO ALESSANDRO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II n. 4, presso lo studio degli avvocati MARIA ROSARIA DAMIZIA, ARTURO SALERNI che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - nonchè contro BRUSCA ELISABETTA, CHINZARI SIMONETTA, DATI ALESSANDRO, DI BLASI PIETRO, DOTTRINA CARMELA, GIULIANO ANTONIO, GIULIANO MARILENA, LANDESCHI MASSIMO, MASTRELLA SIMONE, MAZZOLA NADIA, MELE LUCA, OCELLO ANTONIO, PARLATO GIOVANNI, POLITO GIOVANNA, SPURIO LUCA, ZANON AMOS, MINISTERO ECONOMIA FINANZE; -intimati - avverso la sentenza n. 2919/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2018 R.G.N. 1845/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI.RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma disentenza del Tribunale della stessa città, per quanto qui interessa, ha disapplicato la circolare del MEF n. 40 del 23.12.2010, dichiarando illegittimo il congelamento degli scatti di anzianità fino al 31.12.2013 e condannando l'ANAS all'adeguamento delle retribuzioni sulla base degli scatti di anzianità maturati con decorrenza 1.1.2011 in favore dei dipendenti in epigrafe , con qualifica di dirigente, per i quali non era stata dichiarata cessata la materia del contendere, e al pagamento delle somme dovute, quantificate sino al 31.12.2013, oltre accessori; ha dichiarato il diritto di un gruppo di appellanti a ottenere il trattamento economico corrispondente al miglior inquadramento ottenuto, con decorrenza dalla data di attribuzione del miglior livello conseguito da ciascuno; ha dichiarato il diritto di tutti gli appellanti alla percezione dell'indennità di vacanza contrattuale spettante da luglio 2010 al 31/12/2013; 2.per la Cassazione della sentenza ricorre ANAS con due motivi, al quale resistono con controricorso i lavoratori interessati; le parti costituite hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE 1. ANAS s.p.a. denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 comma 1, e 21 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 e deduce di essere una società partecipata al 100% dallo Stato, compresa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel Conto Economico Consolidato come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inserimento confermato anche nel 2013 come risulta dall' elenco pubblicato sulla G.U. serie generale n. 229 del 30 settembre 2013; osserva che l'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010n. 122, in relazione ad esigenze di contenimento della spesa pubblica ha previsto, al comma 1, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico dei dipendenti "non possa superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010"; osserva, inoltre, che, al comma 21, la medesima norma ha disposto che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato non si applicano per gli anni 2011-2013, che non possono dar luogo a successivi recuperi né sono utili per i successivi scatti e per la maturazione di classi di stipendio, e che, per gli anni in questione, le progressioni di carriera hanno effetto a soli fini giuridici;
2. la ricorrente ha sottolineato che di tali disposizioni è stata prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 1 comma 1 lett.
a) del d.P.R. n. 122 del 2013 ancora una volta senza possibilità di recupero degli incrementi contrattuali eventualmente riconosciuti dal 2011 (ai sensi dell'art. 1, lett. c); ha sostenuto quindi che tali disposizioni sono applicabili a tutte le amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e dunque anche ad ANAS s.p.a., con la conseguenza che nessun adeguamento poteva essere riconosciuto agli odierni controricorrenti;
3. il motivo risulta fondato ;4. il Collegio intende dare continuità all'insegnamento espresso da questa Corte sulla specifica questione oggi riproposta alla sua attenzione;
5. con le sentenze n. 6264/2019, n. 8954/2021, n. 6130/2022, n. 8053/2023, alle cui motivazioni si rinvia espressamente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si è affermato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità, da computarsi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, introdotto per il triennio 2011-2013, dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, è applicabile anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
6. questa Corte ha riformato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il diritto alla progressione automatica, per il suddetto triennio, proprio a dipendenti ANAS, società partecipata al 100% dallo Stato ed appunto inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
7. con il secondo motivo, ANAS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, in relazione all’accoglimento, in secondo grado, della pretesa di pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, stante l'estensione ad ANAS del blocco dei contratti collettivi, legato al mantenimento dell'invarianza dei trattamenti retributivi spettanti per l'anno 2010, per l’identità delle questioni interpretative svolte in relazione al primo motivo;
8. effettivamente la ritenuta fondatezza del primo motivo circa il congelamento dell'adeguamento delle retribuzioni sulla base degli scatti di anzianità, per l’applicabilità anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), travolge in via derivata la statuizione relativa all’IVC, per identità di ratio;
9. ne segue che la sentenza deve essere cassata senza rinvio poiché dall'adesione al ricordato principio di diritto consegue il rigetto delle originarie domande dei lavoratori; 10.le spese seguono il principio di soccombenza e, atteso il rigetto della originaria domanda e la riforma della decisione d’appello, le stesse devono essere poste a carico dei controricorrenti e liquidate per i gradi di giudizio di merito e del presente di legittimitàcome da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande; condanna i controricorrenti alla rifusione delle spese del primo grado, che liquida in complessivi € 8.000 per compensi, spese generali al 15%, accessori di legge, del grado di appello, che liquida in complessivi € 10.000 per compensi, spese generali al 15%, accessori di legge, e del presente giudizio, che liquida in compl