Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30652/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares cessation of dispute and litigation costs due to mutual withdrawal of claims by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30652/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cessation of the dispute and associated litigation costs after both parties mutually withdrew their claims and the lawsuit. GCF S.P.A. had appealed a labor rights judgment against Stefano Guerra, but both sides subsequently renounced all further proceedings. The court granted the request for declaratory cessation because the mutual withdrawal satisfied the legal requirements for ending the controversy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002; When parties mutually withdraw their claims and litigation, the court must declare the cessation of the dispute and associated costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of claims cessation of dispute litigation costs regulation concordant settlement termination of proceedings perdita dei diritti sociali trasferimento di diritti a pensione risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002
art. 2112 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23307-2019 proposto da: GCF S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (già Gruppo Coin), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio degli avvocati FABIO PULSONI, SILVIA MARESCA che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro GUERRA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio degli avvocati PIER LUIGI PANICI, CARLO GUGLIELMI che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4959/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 4680/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto costituzione rapporto privato R.G.N.23307/2019 Cron. Rep. Ud.24/10/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello della società GCF avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto le domande di Stefano Guerra (in materia di diritti derivanti dall’applicazione dalla normativa di cui all’art. 2112 c.c.); 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositato rinuncia agli atti, alle domande, al giudizio ed all’azione, con conseguente reciproca accettazione, e dichiarato l’avvenuta concorde regolamentazione tra loro anche delle spese di lite del presente giudizio;

è stata quindi proposta istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo anche darsi atto dell’avvenuta regolamentazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio e della non ricorrenza deipresupposti per l’applicabilità dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002; CONSIDERATO CHE 1.attesa la regolarità e tempestività di rinuncia e accettazione del le parti , può darsi corso alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, anche per le spese; 2.non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma ne