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Ordinanza — n. 30573/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to tax notice, ruling generic contestation of receipt fails to rebut statutory presumption of knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30573/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision regarding an opposition to an INPS tax notice, ordering a remand to a different panel. The appellant argued that the lower court erred in applying the statutory presumption of knowledge because the contestation focused on the non-receipt of rectification notes rather than their content. The court held that a generic denial of receipt, which is a negative fact, cannot specifically rebut the presumption of knowledge once the document has reached the recipient's address.

Regesto Legislator

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Art. 1335 c.c.; When a contestation concerns the mere non-receipt of an act rather than its content, it cannot rebut the statutory presumption of knowledge established by Art. 1335 c.c. because the burden of proving non-receipt lies with the sender.

Parole chiave

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presumption of knowledge non-receipt of acts statutory rebuttal negative fact contestation burden of proof sender rectification notes tax notice opposition notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 1335 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.19232/18
Cass.12822/16
Cass.31845/22
Si è ulteriormente precisato che è irragionevole gravare il destinatario di una prova negativa quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata (Cass.31845/22).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23690-2019 proposto da: EDILCOLUCCI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 150, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO MICHELE DE GIORGIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; -resistenti con mandato- Oggetto Opposizione cartella esattoriale R.G.N.23690/2019 Cron.

Rep. Ud.12/06/2024 CC avverso la sentenza n. 11/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DISTACCATA di TARANTO, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 108/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da Edilcolucci s.r.l. avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi previdenziali non pagati. Per quanto di rilievo in questa sede, riteneva la Corte che il credito dell’Inps non fosse prescritto, in presenzadi atti interruttivi rappresentati da note di rettifica contenenti la richiesta di pagamento.

Si doveva poi presumere, ai sensi dell’art.1335 c.c., che le note di rettifica fosse ro giunte a conoscenza della società, poiché questa aveva mosso solo generiche contestazioni. Avverso la sentenza ricorre Edilcolucci s.r.l. per due motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura difensiva in calce al ricorso notificato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduce omesso esame di fatti decisivi, in quanto la Corte non aveva considerato tutte le eccezioni svolte in atto d’appello, le quali concernevano, oltre alla mancata ricezione delle note di rettifica, la loro nontotale riferibilità alla cartella esattoriale notificata e, in alcuni casi, la loro spedizione in data anteriore a quella della data di emissione della rettifica stessa. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

La Corte avrebbe errato nell’applicare la presunzione dell’art.1335 c.c. in quanto era stata contestata la ricezione delle raccomandate, e la contestazione, vertendo su un fatto negativo, non poteva essere più specifica. Il secondo motivo, profilando una questione di diritto, ha valenza logica preliminare. Esso è fondato. L’art.1335 c.c. stabilisce una presunzione di conoscenza del contenuto dell’atto recettizio, una volta che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario; presunzione vincibile con la prova di impossibilità non colpevole di averne avuto notizia.

Col il motivo, la ricorrente censura la sentenza poiché la contestazione svolta in appello – e riportata specificamente nel ricorso – non riguardava la conoscenza del contenuto delle note di rettifica, bensì la stessa ricezione delle stesse. La Corte d’appello ha ritenuto generica tale censura di mancata ricezione. La contestazione, tuttavia, riguardando un fatto negativo –mancata ricezione in assenza di produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata – non poteva essere più specifica. Questa Corte ha affermato che quando la contestazione riguardi la ricezione dell’atto e non la mancata conoscenza dell’atto che si afferma giunto all’indirizzo del destinatario, è onere del mittente produrre l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, non bastando la sola prova della spedizione della raccomandata (Cass.19232/18, Cass.12822/16).

Si è ulteriormente precisato che è irragionevole gravare il destinatario di una prova negativa quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata (Cass.31845/22). La Corte d’appello ha ritenuto generica tale censura di mancata ricezione. La contestazione, tuttavia, anche sulla base di quanto appena rilevato, proprio perché riguarda un fatto negativo – la mancata ricezione , in assenza di produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata –non poteva essere più specifica. Il secondo motivo va dunque accolto e , a l suo accoglimento,segue l’assorbimento del primo.

Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione al secondo motivo con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione di distaccata di Taranto, in diversa composizione, per g