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Ordinanza — n. 30572/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for awarding costs to Inps when the entity was absent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30572/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Rome Court of Appeal's judgment which had awarded litigation costs to INPS despite the entity's absence. The appellants argued that costs should not be imposed on a contumacious party, while INPS failed to defend itself in the appeal. The court ruled that awarding costs to an absent entity violates procedural fairness and ordered the lower court to retry the case.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 382, co. 3 c.p.c.: When a party remains contumacious in the second instance, the court cannot award litigation costs in their favor, and such a judgment must be quashed.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs award contumacious party second instance appeal quashing judgment procedural fairness mantenimento della previdenza riesame della rendita AI premi assicurativi non pagati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 382, co. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13253/24
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19137-2019 proposto da: ORAZI RENZO, ARMILLEI LUIGI, BRAGA ADRIANO, DEB GIANFRANCO, LONGHI MAURIZIO, SACCHI CLAUDIO, SCOPPETTA GIORGIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CARLINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; -resistente con mandato- avverso la sentenza n. 4727/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 3811/2015;

Oggetto Spese di lite R.G.N.19137/2019 Cron. Rep. Ud.17/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO IN FATTO La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta dai ricorrenti di cui in epigrafe nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il ricalcolo del loro trattamento pensionistico. Riteneva la Corte che la domanda fosse preclusa da un precedente giudicato e condannava gli appellanti alle spese di lite nei confronti dell’Inps.

I ricorrenti impugnano la sentenza proponendo due motivi di censura, illustrati da memoria. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in calce al ricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell’art.91 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto la condanna al pagamento delle spese in favore dell’Inps nonostante l’ente fosse rimasto contumace in appello. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono nullità della sentenza per aver indicato l’Inps come parte appellata, difesa da un soggetto diverso da quello che l’aveva difeso in primo grado. Il secondo motivo, deducendo un error in procedendo , ha rilievo logico preliminare. Esso è infondato, poiché la sentenza contiene tutti gli elementi di cui all’art.132 c.p.c., compresa la indicazione corretta dell’Inps come appellato. Essa dunque non è nulla. L’erronea indicazione dell’Inps come soggetto costituito anziché contumace non è vizio strutturale che infici di nullità la sentenza. Il primo motivo è fondato. Risulta che l’Inps rimase contumace in appello. La condanna alle spese in favore dell’ente non doveva essere perciò pronunciata (v. da ultimo Cass.13253/24), e la sentenza va cassata ex art.382, co.3 c.p.c. limitatam