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Ordinanza — n. 30566/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30566/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30566/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 8805-2024 proposto da: TRIBUNALE di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 607/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra: LO GIUDICE FEBRONIO BRUNO; I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Regolamento di competenza d’ufficio R.G.N.8805/2024 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30566/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.17/10/2024 CC RILEVATO IN FATTO Il Tribunale di Caltagirone ha proposto regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. ritenendo la propria incompetenza per territorio invece affermata dalla pronuncia del Tribunale di Catania, relativamente ad un giudizio di opposizione instaurato da Lo Giudice Febronio Bruno avverso ordinanze-ingiunzione emesse dall’Inps per mancato versamento di contributi relativi a suoi lavoratori. Il Tribunale di Catania ha declinato la propria competenza in base al criterio della sede legale dell’impresa. Ritiene invece il Tribunale di Caltagirone che debba considerarsi la sede dell’ente (Inps) che ha proceduto alla contestazione delle violazioni e che doveva ricevere i pagamenti dei contributi.

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza motivi di competenza trasmissione per incompetenza credito di contributi foro d'esecuzione incasso dei contributi di mantenimento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 8805-2024 proposto da: TRIBUNALE di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 607/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra: LO GIUDICE FEBRONIO BRUNO; I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Regolamento di competenza d’ufficio R.G.N.8805/2024 Cron.

Rep. Ud.17/10/2024 CC RILEVATO IN FATTO Il Tribunale di Caltagirone ha proposto regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. ritenendo la propria incompetenza per territorio invece affermata dalla pronuncia del Tribunale di Catania, relativamente ad un giudizio di opposizione instaurato da Lo Giudice Febronio Bruno avverso ordinanze-ingiunzione emesse dall’Inps per mancato versamento di contributi relativi a suoi lavoratori. Il Tribunale di Catania ha declinato la propria competenza in base al criterio della sede legale dell’impresa. Ritiene invece il Tribunale di Caltagirone che debba considerarsi la sede dell’ente (Inps) che ha proceduto alla contestazione delle violazioni e che doveva ricevere i pagamenti dei contributi.

L’Ufficio della Procura Generale ha concluso per la declaratoria della competenza in favore del Tribunale di Catania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La competenza va dichiarata in favore del Tribunale di Catania. Trattandosi di opposizione a più ordinanze-ingiunzione, si applica l’art.6 d.lgs. n.150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione. Trattandosi di violazione consistita nell’omesso pagamento di contributi, vale la regola adell’art.1182, co.3 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell’Inps. Poiché è stata la sede territoriale dell’Inps di Catania a procedere alla contestazione e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento della sede di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania.Per contro il criterio adottato dal Tribunale di Catania, ovvero la sede dell’impresa, è irrilevante ai fini dell’a