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Sentenza — n. 30555/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial claim against manager for damages, overturning appeal on causal link presumption.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30555/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the first and third grounds of appeal but allowed the second, quashing the Milan Court of Appeal's decision. The lower court had dismissed Saipem's claim against Tullio Orsi for failing to prove a certain causal link between his conduct and financial loss. The court ruled that a valid legal presumption does not require absolute necessity but rather a probabilistic inference based on the convergence of multiple indicators, which the appellate court failed to evaluate globally. Consequently, the case was remanded to a newly composed appellate court to reassess the evidence using this probabilistic standard.

Regesto Legislator

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Art. 1223 c.c.; Art. 2727, 2729 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A legally valid presumption of an unknown fact does not require absolute causal necessity but suffices a probabilistic inference based on the convergence of multiple serious, precise, and univocal indicators.

Parole chiave

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presumption of fact causal link probabilistic inference convergence of indicators damages liability managerial duty remand for retrial gerente di fondo d'investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1223 c.c.
3, c.p.c., violazione dell’art. 1223 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente non richiede una diversa valutazione in fatto degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di merito, ma censura la violazione delle norme in materia di presunzioni semplici (e, in particolare, dell’art. 2729 cod.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primocomma, n.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso non è fondato perché il pur esistente vizio sopra evidenziato nell’iter logico-motivazionale dei giudici d’appello non è però di gravità tale da integrare una violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.
art. 1223 c.c
3, c.p.c., violazione dell’art. 1223 c.c.
artt. 132 c.p
360, primo comma, n.4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.att.
art. 1218 c.c
Nella stessa prospettiva è stato precisato che la previsione dell’art. 1218 c.c.
art. 2729 cod. civ
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente non richiede una diversa valutazione in fatto degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di merito, ma censura la violazione delle norme in materia di presunzioni semplici (e, in particolare, dell’art. 2729 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021
Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019
11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez.
Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018
2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014
23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009
656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007
17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7451 -2024proposto da: SAIPEM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO N. 23/A presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ORSI TULLIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocatiTATIANA BIAGIONI, ANNA DANESI, PATRIZIA PANCANTI; -controricorrente - Oggetto RISARCIMENTO DANNO R.G.N.7451 /2024 Cron. Rep.

Ud.06/11/2024 PU avverso la sentenza n. 112/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/09/2023 R.G.N. 1183/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivodel ricorso, con assorbimento dei rimanenti; udito l'avvocato GIAMPIERO PROIA; uditi gli avvocati ANNA DANESI, TATIANA BIAGIONI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da Saipem s.p.a. nei confronti di Tullio Orsi in qualità di dirigente posto a capo della filiale algerina dell’impresa dal 2005 al 2010.

2. La Corte di appello, ha ribadito che l’impresa non aveva provato né la precisa misura del danno né il nesso causale intercorrente tra condotta e pregiudizio, atteso che non era stata dimostrata una corrispondenza certa tra l’importo corrisposto dall’impresa alla società Pearl Partners Ltd (e al suo dominus di fatto, Bedjaoui) a titolo di consulenza e intermediazione per l’assegnazione di commesse dall’ente energetico algerino (denominato Sonatrach), da una parte, e l’utilità economica ottenuta dall’Orsi col versamento di 5 milioni di euro sui suoi conti svizzeri, dall’altra.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1223 c.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente individuato la nozione legale del danno e del nesso di causalità, posto che il costo della consulenza (affidata alla società Pearl Partners Ltd) che risulti comprensivo dell’importo “retrocesso” dal consulente al dirigente configura di per sé un maggior costo per la società (a prescindere dalla qualificazione della retrocessione in termini di “provvigione” o di “regalia”) che resta conseguenza diretta e immediata della violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà che incombono sul lavoratore.

2. Con il secondo motivo si denunzia ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 112 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, posto a base della propria valutazione una nozione di presunzione semplice difforme da quella risultante dal codice civile e da consolidati principi giurisprudenziali, essendo sufficiente l’applicazione della regola dell’inferenza probabilistica (e non quella della inferenza necessaria). Manca, nella sentenza impugnata, il giudizio probabilistico sia con riferimento all’ipotesi dedotta da Saipem s.p.a. (che si è trattato di un “sovraccosto” da essa subito) sia con riferimento all’ipotesi “alternativa” astrattamente formulata dalla Corte territoriale (secondo cui avrebbe potuto trattarsi di una “regalia”, ipotesi nemmeno prospettata dal dirigente), e, del pari, manca la valutazione complessiva (e non atomistica) dei “fatti noti”, quali l’ingente importo della dazione (oltre 5 milioni di euro), le modalità con le quali la dazione è avvenuta (costituite da complesse operazioni di versamento all’estero tramite soggetti simulati e/o interposti fittiziamente, accertate in sede penale), nonché il fatto che l’Orsi aveva agito (nel favorire “la promozione e la reiterazione degli incarichi a Bedjaoui) proprio “sulla base di un’aspettativa di guadagno personale”.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., 111 Cost. essendo assente, nella sentenza impugnata, una argomentazione relativa alla verosimiglianza della ricostruzione (quale “regalia”) proposta dalla Corte territoriale.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 4.1, Invero, la parte ricorrente, da un lato, denuncia soltanto formalmente la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., ma, nella sostanza, pretende una inammissibile rivalutazione del fatto, accertato dalla Corte territoriale con decisione di appello confermativa di quella di primo grado. Le argomentazioni rese dalla decisione della Corte d’appello in proposito sono pienamente conformi a quanto da questa Corte più volte rammentato in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore- danneggiato ha l’onere, infatti, di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta lesiva e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato detto nesso causale, la domanda deve essere rigettata (Cass. 18/02/2020 n.4009;

Cass. 14/11/2017 n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). Nella stessa prospettiva è stato precisato che la previsione dell’art. 1218 c.c. esonera il creditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso le obbligazioni di fedeltà e diligenza previste dagli artt. 2104 e 2105 c.c. - dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 4.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente non richiede una diversa valutazione in fatto degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di merito, ma censura la violazione delle norme in materia di presunzioni semplici (e, in particolare, dell’art. 2729 cod. civ.), per non avere, la Corte territoriale, effettuato una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito e quindi per non avere correttamente proceduto al giudizio inferenziale previsto dalla norma suddetta, in ordine ai requisiti della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.

Trattasi, di una chiara censura in merito all’erronea applicazione di norme giuridiche, e non già di una censura in fatto della sentenza impugnata. E’, invero, censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nel loro complesso(Cass. n. 11690 del 2024). 4.4. In primis, si rileva che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", ove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella sua realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi:

Cass. Sez. 2, Ordinanza, n. 15288 del 31/05/2024;Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Il procedimento logico si deve articolare nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, per verificarne la concordanza e l’idoneità, ove combinati fra loro, a far emergere una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso una mera analisi atomistica degli elementi indiziari. 4.5.

Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020;

Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005).4.6. Ne consegue che ha errato la Corte territoriale a ritenere che “non è data in maniera certa una corrispondenza tra l’importo volto alla remunerazione della consulenza di Pearl Partners/Bedjaoui e l’utilità economica da quest’ultimo corrisposta a favore dell’Orsi col versamento di oltre 5 milioni di euro sui suoi conti svizzeri”, non occorrendo che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale ed essendo mancata una valutazione globale delle risultanze probatorie.

5. Il terzo motivo di ricorso non è fondato perché il pur esistente vizio sopra evidenziato nell’iter logico-motivazionale dei giudici d’appello non è però di gravità tale da integrare una violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.

6. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettati il primo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che - dopo aver valutato in maniera complessiva gli elementi indiziari raccolti alla luce del sopra menzionato criterio dell’inferenza probabilistica -, deciderà la causa nel merito provvedendo altresì alle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente