Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30534/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Inps regarding contribution tax breaks for workers from coincident ownership structures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30534/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Real Wood S.R.L.'s appeal against the Second Instance Court's rejection of its opposition to an Inps injunction. The company argued that oral testimony proved workers sought employment, negating coincident ownership, while Inps contended shared management and rapid company formation indicated a single economic unit. The court ruled that the lower court correctly ignored irrelevant oral evidence and applied the correct legal standard, establishing that shared management and timing alone suffice to deny tax benefits without needing common shareholders.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8, co. 4 e 4-bis l. n. 223/91; Artt. 115 e 116 c.p.c.: The requirement of substantially coincident ownership structures is met by shared management and rapid company formation, even without common shareholders, and oral testimony contradicting this finding is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
contribution tax breaks coincident ownership structures labor mobility workers Inps contribution recovery oral evidence admissibility economic freedom protection second instance review mobilità dei lavoratori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8, co. 4 e 4-bis l. n. 223/91
Artt. 115 e 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9662/19
Cass. 8988/08
Cass. 20499/08
Cass. S.U. 20867/20
non può concretarsi in un sindacato sul modo in cui il giudice di merito abbia apprezzato il materiale istruttorio (Cass. S.U. 20867/20, Cass.6774/22).
Cass. 6774/22
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25293-2019 proposto da: REAL WOOD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 67, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PONZELETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO SOLAZZI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 190/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/06/2019 R.G.N. 427/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Sgravi contributivi l. 223/91 R.G.N.25293/2019 Cron. Rep. Ud.17/10/2024 CC RILEVATO CHELa Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società Real Wood s.r.l. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Inps per il recupero di contributi dovuti in relazione all’indebita fruizione delle agevolazioni previste dall’art.8, co.4 legge n.223/91. Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che la Real Wood s.r.l. avesse assunto i lavoratori in mobilità provenienti da una società, la Dominus s.r.l.,che aveva assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con la prima: l’amministratore unico di questa era infatti anche socio al 50% e amministratore della R.

D. s.r.l., unica socia della Dominus s.r.l. L’assunzione dei lavoratori non aveva creato alcuna nuova occupazione, anche considerando che la Real Wood s.r.l. era stata costituita circa un mese prima. Avverso la sentenza ricorre la Real Wood s.r.l. per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Real Wood s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.8, co.4 e 4-bis l. n.223/91, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello trascurato le deduzioni istruttorie orali, e in particolare il cap.6 di prova testimoniale in base al quale risultava che erano stati i lavoratori messi in mobilità a chiedere all’amministratore della ricorrente di poter essere assunti, in quanto in cerca di lavoro.

Tale circostanza era tale da escludere l’esistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Con il secondo motivo, la Real Wood s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.8, co.4 e 4-bis l. n.223/91. Il motivo contesta che la presenza di legami personali tra soci delle due società (quella che colloca in mobilità i lavoratori e quella che provvede ad assumerli) possa integrare il requisito della sostanziale coincidenza di assetti proprietari. Tale interpretazione troppo rigorosa vulnererebbe la libera d’impresa e penalizzerebbe le ragioni dei lavoratori.

Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che il beneficio contributivo previsto all’art.8, co.4 legge n.223/91 è escluso quando, in base al comma 4 bis della stessa disposizione, i lavoratori siano stati assunti “da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”. Come precisato da questa Corte, la norma ha riguardo alle ipotesi in cui le diverse società presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovverosia tutte le situazioni in cui consti la presenza di un comune nucleo proprietario in grado di ideare ed attuare operazioni coordinate di assunzione e licenziamentodel medesimo personale (Cass.9662/19).

Si è precisato che gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass.8988/08, Cass.20499/08). Deve aggiungersi che non è necessario, ai fini della sostanziale coincidenza di assetti proprietari, che entro le due imprese figurino uno o più soggetti comuni a entrambe.

Questa Corte ha infatti dato rilevo anche a legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci (così Cass.20499/08), tali per cui tra le due imprese si instauri una collaborazione e un comune agire sul mercato capaci di realizzare un’operazione unitaria e coordinata comportante il licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte dell’altra. Tanto premesso, le sentenze di primo e secondo grado, hanno valorizzato gli stessi elementi di fatto al fine di riconoscere la presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero: l’amministratore unico della Real Wood s.r.l. era anche socio al 50% e amministratore della R.

D. s.r.l., unica socia della Dominus s.r.l; inoltre, la Real Wood s.r.l. era stata costituita circa un mese prima dell’assunzione. Il primo motivo critica la valutazione delle prove compiute dalla Corte d’appello, specialmente per aver trascurato il cap.6 di prova orale, in base al quale risultava che erano stati i lavoratori messi in mobilità a chiedere di essere assunti dalla Real Wood s.r.l. La Corte ha ritenuto irrilevanti tutti i capitoli di prova orale, compreso il n.6, e dunque non ha trascurato alcun elemento di fatto, semplicemente considerando che il cap.6 non poteva smentire la presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il motivo, nel limitarsi a criticare la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte, si mostra inammissibile, secondo il consolidato orientamento per cui la violazione degli artt.115 e 116 c.c. non può concretarsi in un sindacato sul modo in cui il giudice di merito abbia apprezzato il materiale istruttorio (Cass. S.U. 20867/20, Cass.6774/22). Il secondo motivo è infondato. L’orientamento giurisprudenziale sopra citato in tema di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti va riconfermato poiché non incide affatto sulla libertà di iniziativa economica, non impedendo alcuna assunzione.

Altro infatti è la libertà di iniziativa economica, altro è la pretesa di fruire di sgravi contributivi connessi all’assunzione di lavoratori quando, come nel caso in questione, tale assunzione non realizza alcun sostanziale incremento d’occupazione inserendosi entro un’operazione unitaria e coordinata comportante il licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte di un’altra. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in