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Ordinanza — n. 30515/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against social security court costs ruling due to lack of specific judicial power to order payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30515/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Stefania Sfirri's appeal against the Rome Tribunal's judgment regarding social security litigation costs. The Tribunal had ordered the applicant to pay court fees but failed to explicitly exercise the specific judicial power required by law to impose such costs in social security cases. The court ruled that the lower court's decision was legally flawed because it did not formally invoke the statutory authority to condemn the applicant to pay, rendering the cost order invalid despite the general principle of following the losing party.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.: In proceedings for social security benefits, the judge lacks the specific power to condemn the applicant to pay litigation costs unless explicitly exercised, and a failure to do so invalidates the cost order.

Parole chiave

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social security litigation judicial power to order costs Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. invalid cost order Cassation appeal mantenimento della previdenza istituti di previdenza esperto in materia di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
per violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali e di CTU.
Art. 445bis, comma 6, cod. proc. civ.
7398/2021 del Tribunale di Roma che ha respinto il suo ricorso in opposizione ad ATPO ex art. 445bis, comma 6, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
per violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21618/2019
11432)» (Cass. n. 21618/2019ex multis ), in ordine alle spese della consulenza d’ufficio difetta l’interesse a ricorrere, posto che delle stesse è stato onerato l’Istituto previdenziale.
Cass. n. 8912/2002
Cass. n. 10653/2003
Cass. n. 11432/2004
Cass. n. 19887/2023
269/2003,non è stato imposto all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato, né è stato previsto l’utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. n. 19887/2023, n.
Cass. n. 11511/2024
, ex multis, Cass. n. 11511/2024, n.
Cass. n. 27443/2022
Cass. n. 16589/2022
Cass. n. 9412/2020
Cass. n. 24303/2016
Cass. n. 8478/2017
24303/2016; Cass. n. 8478/2017)» (Cass.
Cass. n. 36571/2022
8478/2017)» (Cass. n. 36571/2022).Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata in parte qua senza rinvio, poiché il Tribunale ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luce del tenore letterale del disposto dell’art.
Cass. n. 23920/2023
Cass. n. 12454/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6251-2022 proposto da: SFIRRI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 7398/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/09/2021 R.G.N. 30442/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.6251/2022 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC RILEVATO CHE Sfirri Stefania impugna la sentenza n. 7398/2021 del Tribunale di Roma che ha respinto il suo ricorso in opposizione ad ATPO ex art. 445bis, comma 6, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali e di CTU. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).

CONSIDERATO CHE L'unico motivo di ricorso , formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c od. proc. civ. : parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, evidenzia che nelle cause proposte in sede di accertamento tecnico preventivo il soccombente, che si trovi nelle condizioni indicate dal comma 11 dell'art. 42 del D.L. n.269/2003, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite e di CTU. Va, in primis, precisato che, nonostante il motivo censuri la sentenza in punto condanna al pagamento delle spese sia processuali che di CTU, nel dispositivo la ricorrente è stata condannata al pagamento delle sole spese processuali e gli oneri di CTU sono stati posti a carico dell’INPS, laddove, viceversa, nella motivazione la condanna di parte attrice concerne il pagamento delle spese sia di lite che di consulenza, “vista l’assenza di dichiarazione reddituale”.

Posto che «nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (cfr. Cass.19/06/2002 n. 8912, 07/07/2003 n. 10653, 18/06/2004 n. 11432)» (Cass. n. 21618/2019ex multis ), in ordine alle spese della consulenza d’ufficio difetta l’interesse a ricorrere, posto che delle stesse è stato onerato l’Istituto previdenziale.

Tanto premesso, relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali il motivo è fondato. Parte ricorrente ha lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale di Roma sulla base del fatto che la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. era stata inserita sia nel ricorso per ATPO che nel successivo ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ. e che ad entrambi i ricorsi era allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui la parte attestava di avere un reddito personale pari ad € 12.051,00 e si impegnava a comunicare variazioni, dichiarazion e che è stata inserita come parte integrante del ricorso in cassazione.

Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod.proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022, posto che riproduce i contenuti delle dichiarazioni di cui sopra, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato, e con il ricorso sono stati depositati gli atti contenenti le dette conclusioni, identificati quanto a collocazione nel fascicolo.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito (Cass.n. 16616/2018, n.16284/2011, ex multis) che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l'evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l'interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si concretizzino nel prosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione).

Le condizioni minime formali per fruire dell'esonero sono state riconosciute anche nell'ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.Considerato che nel ricorso per ATPO e nel successivo ricorso ex art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ., che la ricorrente in cassazione ha prodotto, è presente la dichiarazione, sottoscritta dalla parte, ai fini dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., e che ad entrambi i ricorsi era stata allegatadichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui la parte precisava di avere un reddito personale pari ad € 12.051,00, di essere divorziata dall’anno 2017 e senza assegno di mantenimento, e si impegnava a comunicare variazioni, va richiamata la giurisprudenza ormai consolidata con cui questa Corte ha evidenziato che, con le modifiche apportate all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal d.l. n. 269/2003,non è stato imposto all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato, né è stato previsto l’utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. n. 19887/2023, n. 11511/2024),e che dalla legge non è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale – come, viceversa, preteso nella sentenza impugnata – (Cfr. , ex multis, Cass. n. 11511/2024, n. 27443/2022, n. 16589/2022, n. 9412/2020), purchè la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali possegga, come nella specie, i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni) (Cass. n. 19887/2023): l'art.152 disp. att. cod. proc. civ.

« non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica dell'entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi (Cass. n. 24303/2016; Cass. n. 8478/2017)» (Cass. n. 36571/2022).Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata in parte qua senza rinvio, poiché il Tribunale ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luce del tenore letterale del disposto dell’art. 152 disp. att cod. proc. civ. in forza del quale, “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte …non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari…”: ancorché la statuizione sulle spese sia espressione di un potere del giudice officioso, essendo effetto automatico della proposizione della domanda giudiziale, laddove sia resa in mancanza del potere del giudice in concreto è riconducibile alla fattispecie dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr.

Cass. n. 11511/2024, n. 23920/2023, n. 12454/2022). Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte,dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1000,00 per compensi professionali ed €200,00per esborsi, con distrazione in favore del difensore dichia