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Ordinanza — n. 30482/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim against lawyer, ruling contribution debt prescription interrupted by 2011 payment deadline extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30482/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Court of Appeal's decision that had declared the INPS contribution debt prescribed. The lower court had incorrectly applied the prescription period despite a 2011 decree extending the payment deadline to July 6, 2011, which legally interrupted the prescription timeline. Consequently, the Court ruled that the debt remained valid and ordered the case to be remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997; Contribution debts prescribed from payment deadline expiration, but prescription is interrupted by any act interrupting it within the extended period, invalidating lower court rulings that ignored statutory deadline extensions.

Parole chiave

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social security contributions prescription interruption payment deadline extension INPS management legal professional liability civil code article 2935 remand for retrial durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art.
Art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995
2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, all’art.
Art. 18, d.lgs. n. 241/1997
335/1995, all’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, e all’art.
Art. 17, d.P.R. n. 435/2001
241/1997, e all’art. 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché del d.P.C.M.
d.P.C.M. 12.5.2011
435/2001, nonché del d.P.C.M. 12.5.2011, per avere la Corte di merito ritenuto che il debito contributivo si fosse prescritto nonostante che, essendo stato prorogato dall’anzidetto d.P.C.M.
Art. 2941, n. 8, c.c.
Art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
335/1995, all’art. 18, d.lgs.
art. 2935 c.c
che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25863 del 2018
Cass. n. 10273 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7652-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro BUA ELEONORA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE NEBOLI; -controricorrente - Oggetto Contributi gestione separata, decorrenza prescrizione R.G.N.7652/2020 Cron.

Rep. Ud.19/09/2024 CC avverso la sentenza n. 732/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/10/2019 R.G.N. 185/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 4.10.2019, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti dall’Avv. Eleonora Bua alla Gestione separata INPS per l’anno 2010, ritenendo tardivo l’avviso bonario inviato alla professionista in data 4.7.2016; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’Avv.

Eleonora Bua ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, all’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, e all’art. 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché del d.P.C.M. 12.5.2011, per avere la Corte di merito ritenuto che il debito contributivo si fosse prescritto nonostante che, essendo stato prorogato dall’anzidetto d.P.C.M. il termine per il suo pagamento al 6.7.2011, affatto tempestiva doveva considerarsi l’interruzione della prescrizione effettuata con atto ricevuto dall’odierna controricorrente in data 4.7.2016; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, l.n. 335/1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), all’art. 1, d.lgs. n. 462/1997, e all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dovesse restare sospesa in caso di mancata compilazione, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, del c.d.

Quadro RR; che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una normativa diversa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è sempre ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (così, tra le più recenti, Cass. n. 25863 del 2018); che, ciò premesso, il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che, decorrendo la prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, assumono necessariamente rilievo, a tal fine, gli eventuali differimenti dei termini che siano stati disposti in base all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo il quale “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” (così Cass. n. 10273 del 2021 e succ. conf.); che, dovendo pertanto aversi riguardo alla previsione del d.P.C.M. 12.5.2011 (in G.U. n. 111 del 14.5.2011), che all’art. 1 ha previsto il differimento al 6.7.2011 per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010, ed essendosi definitivamente accertato che la nota INPS del 22.6.2016, recante avviso bonario di pagamento dei contributi per cui è causa, pervenne all’odierna controricorrente in data 4.7.2016 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto prescritto il debito oggetto del contendere; che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che pro