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Ordinanza — n. 30481/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling low income alone cannot prove non-habitual freelance work for separate management registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30481/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Salerno Court of Appeal, ordering the lower court to retry the case. The INPS argued that a freelancer's income under €5,000 automatically exempted them from mandatory registration with the Separate Management. The court rejected this, stating that low income is merely an indicator to assess habituality, which must be judged based on the professional's pre-existing choice rather than post-hoc financial results. Consequently, the lower court's decision was overturned and the case remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011; Art. 44, d.l. n. 269/2003: The mere production of income below the €5,000 threshold does not automatically exclude a registered professional from the obligation to join the Separate Management, as habituality must be assessed based on the professional's initial choice rather than ex post financial outcomes.

Parole chiave

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Separate Management registration freelance habituality assessment income threshold exemption professional choice ex ante INPS contribution obligation decisione sulla contribuzione deducibilità dei contributi di mantenimento divisione della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)
335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art.
Art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003)
111/2011), e dell’art. 44, d.l.
art. 378 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 3799 del 2019
269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; che, sotto questo profilo, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (espressamente invocata nel controricorso e nella memoria dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24587-2020 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro BOVE ANGELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANPIERO LONGOBARDI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/02/2020 R.G.N. 16/2019;

Oggetto Contributi gestione separata R.G.N.24587/2020 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.2.2020, la Corte d’appello di Salerno ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dall’Avv. Angela Bove avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2010; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Avv.

Angela Bove ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex sead escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi inpresenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (così, espressamente, Cass.n. 4419 del 2021, in motivazione); che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo –per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; che, sotto questo profilo, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (espressamente invocata nel controricorso e nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. a sostegno della diversa interpretazione accolta dalla sentenza impugnata), secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), deve essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione); che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che p