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Ordinanza — n. 30477/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses unemployment benefit claim due to failure to file within one year of administrative rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30477/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that awarded unemployment benefits to the applicant. The applicant had filed an administrative request in 2010, which was rejected by INPS in May 2010, but the subsequent lawsuit was filed in 2014. The court held that the one-year statute of limitations for judicial action had expired because it began running from the date of the administrative rejection, not from the end of the administrative procedure. Consequently, the claim was declared time-barred, and the original judgment was quashed with a decision on the merits rejecting the benefit request.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; The one-year limitation period for judicial action regarding unemployment benefits expires upon the communication of the administrative rejection decision, barring claims filed after this period regardless of subsequent administrative procedure completion.

Parole chiave

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unemployment benefits statute of limitations administrative rejection one year period time bar INPS claim judicial action diritto all'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
Art. 47, comma 2, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n.
Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
9.–Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa, pertanto, può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod.
art. 2969 cod. civ
Ne discende che tale decadenza può essere sempre rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 29 maggio 2009, n. 12718
47 (Cass., S.U., 29 maggio 2009, n. 12718), che, in difetto di un provvedimentodi decisione sul ricorso, correla il decorso dell’anno alla scadenza del termine ditrecento giorni, prescritt o per l ’ esaurimento del procedimento amministrativo.
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Testo completo

14796-2018proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrent e – contro BITOZZI LETIZIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato EDOARDO BRUSCO, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato CARLO ROSA, in ROMA, VIA AL QUARTO MIGLIO, 50 – controricorrent e – per la cassazione della sentenza n. 2 43 del 20 1 8 del la CORTE D’APPELLO DI FIRENZE , depositata il 13 marzo 20 1 8 (R.G.N. 1106/2016).

R.G.N.14796/2018 Cron. Rep. C.C. 29/05/2024 giurisdizione Indennità di disoccupazione. Decadenza dall’azione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–La signora Letizia Bitozzi ha chiesto al Tribunale di Lucca di condannare l’INPS al pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione, richiesta con domanda amministrativa dell’11 febbraio 2010 in seguito al licenziamento del 31 gennaio 2010, che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale ha respinto la domanda, in ragione dell’insussistenza del requisito contributivo nel biennio antecedente. 2. –Con la sentenza n. 243 del 2018, depositata il 13 marzo 2018, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame della lavoratrice e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato l’INPS a corrispondere il trattamento di disoccupazione ordinaria. La Corte territoriale ha accolto la domanda, evidenziando che anche le giornate di apprendistato sono utili a perfezionare il requisito contributivo. L’esclusione di tali giornate, valutate ai fini della speciale indennità di disoccupazione regolata dall’art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, «[n]on risponde, infatti, ad alcun criterio sistematico». 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di due motiv i , contro la sentenza d’appello. 4.–La signora Letizia Bitozzi resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.– Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 8.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,nel testo sostituito dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,e lamenta che la Corte di merito non abbia dichiarato d’ufficio la decadenza dalla domanda giudiziale, proposta tardivamente il 9 ottobre 2014, a fronte di una decisione sul ricorso amministrativo, tempestivamente adottata il 27 maggio 2010. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 maggio 2009 (Accesso all’indennità di disoccupazione per sospensioni dell’attività lavorativa), in relazione all’art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel ritenere che il periodo coperto da contribuzione figurativa, relativo all’attività di apprendistato, sia utile al raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione, prescritto per il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria. 3.–Il primo motivo è fondato. 4.– Si deve osservare, preliminarmente, che nessun ostacolo si frappone all’esame in sede di legittimità della questione inerente alla decadenza dall’azione giudiziaria. -4 - L’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, configura una decadenza sostanziale di ordine pubblico,posta a pr esidio dell ’ interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni sull’erogazione di spese destinate a grava re su i conti pubblici (Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12400, e Cass., sez.

VI-L, 9 novembre 2018, n. 28639). Ne discende che tale decadenza può essere sempre rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., in ogni stato e grado del processo e, qualora non si richiedano nuovi accertamenti di fatto, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24750). Il rilievo d’ufficio è precluso dal giudicato (Cass., sez. VI - L, 29 febbraio 2016, n. 3990). Tale preclusione, nondimeno, nel caso di specie non sussiste.

Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, «nella decisione di merito adottata,senza che il giudice si sia espressamente pronunciato sulla tempestività o meno dell’azione giudiziaria rispetto alla decadenza sostanziale comminata dalla legge per il decorso dei termini prescritti per il suo esercizio, non è ravvisabile una decisione implicita sulla questione, suscettibile di passare in giudicato in difetto di impugnazione» (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2009, n. 22820, punto 3 dei Motivi della decisione). Né sono stati enunciati elementi idonei a suffragare il vincolo di un pregresso giudicato sulla questione della decadenza. 5.–Il ricorrente ha analizzato tutti i dati di fatto pertinenti ai fini della disamina dell’eccezione di decadenza.

L’Istitutoha dimostra to che l’istanza della signora Letizia Bitozzi, presentata nel febbraio 2010, è stata rigettata in sede di prima istruttoria, con provvedimento confermato dal Comitato Provinciale -5 - INPS il 27 maggio 2010. La domanda giudiziale, per contro, è stata proposta soltanto il 9 ottobre 2014. Gli antecedenti di fatto sono statipuntualmente esposti nel ricorso (pagine 7 e 8), che offre gl’indispensabili ragguagli e li corroboracon il richiamo agli atti processuali rilevanti e, in particolare, allo stesso ricorso introduttivo della lavoratrice.

Non possono essere condivisi, pertanto, i rilievi formulati nel controricorso (pagina 5)e ribaditi nella memoria illustrativa (pagina 2) in ordine alla genericità delle deduzioni del ricorso e all’irrilevanza, in chiave confessoria, delle dichiarazioni estrapolate dall’atto introduttivo del giudizio. Né la parte controricorrente ha addotto alcun elemento circostanziato, al fine di contrastare la ricostruzione tratteggiata nel ricorso (cfr., in tal senso, la pagina 4 della memoria illustrativa del ricorrente). 6.–Nel caso di specie, si riscontra un provvedimento espresso di rigetto del ricorso amministrativo, risalente al 27 maggio 2010.

L’azione dinanzi all’autorità giudiziaria è stata dunque propostail 9 ottobre 2014,ben oltre il termine di un anno previsto dall’art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, per le controversie in materia prestazioni della Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che include, tra l’altro, le gestioni per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Il terminedi un anno, invero, decorre « dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione» (art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, richiamato dal terzo comma). -6 - Come ha evidenziato il ricorrente (pagina 5 della memoria illustrativa), alla parte controricorrente non gioverebbe neppure il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda, sancito dalla più favorevole norma di chiusura dell’art. 47 (Cass., S.U., 29 maggio 2009, n. 12718), che, in difetto di un provvedimentodi decisione sul ricorso, correla il decorso dell’anno alla scadenza del termine ditrecento giorni, prescritt o per l ’ esaurimento del procedimento amministrativo. 7.– L’accoglimento del motivo inerente alla questione della decadenza implica l’assorbimento dell’esame della seconda censura, che approfondisce il profilo, logicamente consequenziale, del merito della pretesa. 8.–Il ricorso è, dunque, accolto in riferimento alla prima censura e la sentenza d’appello è cassata per quanto di ragione. 9.–Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa, pertanto, può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), con il rigetto dell’originaria domanda. 10.–La controvertibilità delle questioni dibattute e la circostanza che la questione della decadenza sia stata posta nel contraddittorio fra le parti solo in sede di legittimità , con il supporto degl’imprescindibili elementi di fatto e di diritto, inducono a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbita la seconda critica; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;decidendo nel merito, rigetta l’ori