Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Matteo Coppola, did not act on the proposal sent by the Court of Appeal of Naples, while the opposing party, La Fulgente Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
l seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13935/2023R.G. proposto da: MATTEO COPPOLA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Gaetani e Francesco D’Angelo,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro LA FULGENTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Ganguzza, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 573/2023emessa da Corte di appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i, in via principale e in via incidentale, abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso i