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Sentenza — n. 30435/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal, ruling insurance risk classification changes do not fall under employment stabilization extinction effects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30435/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed La Torre Giochi S.R.L.'s appeal against the Milan Court of Appeal, which had upheld INAIL's claim for higher insurance premiums. The company argued that converting participation agreements into indefinite-term employment contracts extinguished all related insurance liabilities, but the court found this interpretation too broad. The court determined that the extinction effect applies only to irregularities regarding the employment relationship itself, not to separate issues like the company's risk classification or tariff codes, which were distinct from the employment status.

Regesto Legislator

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Art. 7 bis D.L. n. 76/03; The extinction effect of the employment stabilization procedure applies exclusively to irregularities concerning the employment relationship established, excluding separate issues such as the classification of the company's activity or insurance risk tariffs.

Parole chiave

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employment stabilization procedure insurance risk classification extinction of liabilities participation agreement conversion INAIL premium adjustment assenza di attività lucrativa nuova formazione nella stessa professione misure d'integrazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 bis D.L. n. 76/03
Motivi della decisione Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 7 bis comma 7 del D.L.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 22846-2019 proposto da: LA TORRE GIOCHI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato CLAUDIO BOCCHIETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1904/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 1167/2016;

Oggetto R.G.N.22846/2019 Cron. Rep. Ud.11/06/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato GIANDOMENICO CATALANO. R.G. 22846/19 Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 17.1.2019 n. 1904, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’Inail, avverso la sentenza del Tribunale di Como che aveva accolto il ricorso presentato da La Torre Giochi srl volto a chiedere l’annullamento della pretesa di pagamento di maggiori premi assicurativi, sanzioni e interessi avanzata dall’Inail con il certificato di variazione del rischio dell’attività svolta, con riguardo alla posizione di tre dipendenti, ex associati in partecipazione, rispetto ai quali la società contribuente si era avvalsa della procedura di stabilizzazione disciplinata dall’art. 7 bis del D.L. n. 76/03.

Il tribunale ha accolto la domanda, osservando che con riguardo alle posizioni assicurative in contestazione, la società aveva esperito la procedura finalizzata alla stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi, doveva ritenersi prodotto l’effetto estintivo degli illeciti in materia di contributi assicurativi previsto dalla normativa speciale. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inail, ha rilevato come l’effetto estintivo doveva intendersi limitato ad eventuali rilievi concernenti le irregolarità del rapporto di lavoro stabilizzato, senza estendersi a differenze contributive che, come nella specie, non dipendevano dal corretto inquadramento dei lavoratori, ma bensì, da una erronea classificazione di rischio dell’attività svolta, con attribuzione di un diverso codice di rischio.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società La Torre Giochi srl ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inail non ha spiegato difese scritte (ma ha prodotto solo delega in calce al ricorso notificato). Il PG ha concluso, in udienza, nel senso dell’accoglimento. Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 7 bis comma 7 del D.L. n. 76/13 e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’estinzione ”degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali e delle pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma”, di cui alla norma in rubrica, non determinasse l’estinzione di tutti gli illeciti e di tutte le pretese contributive, assicurative e fiscali comunque e anche solo connessi ai rapporti stabilizzati: in buona sostanza, secondo la società ricorrente, anche le pretese per differenze assicurative sorte dall’attribuzione da parte dell’Inail di una classificazione diversa, ai fini assicurativi , dei tre lavoratori stabilizzati, dovevano ritenersi estinte, sulla base del medesimo art. 7 bis citato.

Il motivo di ricorso proposto è infondato.A mente del comma 7 dell’art. 7 bis del DL n. 76/13: “Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1.

Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma”. Rileva il Collegio, come una piana interpretazione letterale della norma milita nel senso che le contestazioni “connesse” che sono interessate dall’effetto “tombale” dell’estinzione correlata alla procedura di stabilizzazione non possono che essere quelle attinenti al medesimo rapporto di associazione in partecipazione, oggetto della predetta procedura di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione “convertiti” in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre non possono riguardare né potrebbero riguardare il profilo delle mansioni svolte dalle posizioni lavorative stabilizzate (anche nel periodo precedente alla stabilizzazione), che è questione affatto diversa rispetto a quella relativa al precedente inquadramento (poi stabilizzato) e non attinente al rapporto di lavoro di associazione in partecipazione, ma come detto, al profilo delle mansioni.

Nella specie, l’oggetto dell’accertamento, da cui poi è scaturita la variazione di posizione assicurativa per cui è causa, era costituito dalla verifica della classificazione dell’attività societaria svolta, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una “tariffazione” assicurativa corrispondente a un diverso e maggiore rischio infortunistico, che per le tre posizioni oggetto di controversia (ancorché stabilizzate), non corrispondeva alla voce tariffaria 9312 (relativo al profilo di magazziniere, cfr. p. 5 del ricorso in cassazione), perché l’attività funzionale atteneva alla gestione dei punti gioco (cfr. pp. 4-5 della sentenza impugnata) che per le sue caratteristiche avrebbe dovuto essere ricondotta a diversa voce tariffaria: da qui la maggiore richiesta di premi, per una questione che era estranea, come detto, al profilo dell’inquadramento del rapporto di lavoro, attenendo al profilo di rischio assicurativo della singola mansione e, quindi, estraneo, all’effetto estintivo della procedura di stabilizzazione, pur invocato dalla società ricorrente.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all’Inail le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per