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Decreto — n. 30422/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; parties settled via union conciliation verbale.

Numero d'incarto Decreto — n. 30422/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Ancona Court of Appeal dismissed because the appellant failed to request a ruling within 40 days of the proposal's communication. Although Telecom Italia and the respondent had previously settled the dispute via a union conciliation verbale, the court ruled that the procedural silence extinguished the litigation. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was condemned to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal lapses if the appellant does not request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the condemnation of the appellant to pay costs.

Parole chiave

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cassation appeal procedural silence extinction of proceedings union conciliation legal costs allocation risoluzione delle controversie contrattazione collettiva esperimento di conciliazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
13/2022 emessa da Corte di appello di Ancona Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
13/2022 emessa da Corte di appello di Ancona Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

l seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17417/2022R.G. proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dagli avvocati Marco Marazza e Domenico De Feo,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MARCO BORGIANI, PAOLO DE SANCTIS, FABRIZIO DUBBINI, BENIAMINO FRANCIOSA, CLAUDIO GRUMELLI e LORENZO MASSACCESI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesidall’avvocato Simone Rocchetti, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 13/2022 emessa da Corte di appello di Ancona Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Deve rilevarsi che Telecom Italia spa ha depositato copia del verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 22.11.2022, con il quale la società e Fabrizio Dubbini hanno transatto la lite , con rinuncia e accettazione reciproca al ricorso pendente dinanzi all'Ufficio di legittimità, compensando interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dichiara la compensazione fra Telecom Italia S.p.A. e il Sig. Fabrizio Dubbinidelle spese del giudizio di legittimità. C