Cassation court dismisses INPS appeal, ruling 'service rendered' means only actual service, not figurative service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a lower court decision granting a figurative service increase to a former military worker. The INPS argued that the statutory term 'service rendered' should only cover actual contributions, excluding figurative ones. The court rejected this, citing prior precedent and Constitutional Court rulings to establish that 'service rendered' strictly refers to actual service, thereby dismissing the INPS's request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124, comma 1 D.P.R. n. 1092 del 1973; Art. 19 D.P.R. n. 1092 del 1973: The term 'service rendered' in the context of establishing an INPS insurance position refers exclusively to actual service, excluding figurative service.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24521-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro BOGGIO MICHELE; -intimato - avverso la sentenza n. 54/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/02/2018 R.G.N. 465/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Art.124 D.P.R. n. 1092 del 1973. “Servizio prestato” R.G.N.24521/2018 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che, provvedendo sulla domanda dell’odierna parte intimata, dichiarava il diritto della stessa all'aumento figurativo della contribuzione ai sensi delD.P.R. n. 1092 del 1973, art. 19, in relazione al periodo di lavoro, in qualità di militare della Marina, svolto a bordo di navi;
2. a fondamento della decisione, la Corte territoriale, con il richiamo di propri precedenti, ha ritenuto che, ai sensi delD.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124, comma 1, per « servizio prestato»dovesse intendersi non solo il «servizio effettivo» ma anche il periodo in relazione vi era stato l’accredito figurativo dei contributi (cd. «servizio utile»). A i fini della costituzione della posizione contributiva presso l’INPS, andava dunque considerata anche la contribuzione figurativa riconosciuta per il periodo di navigazione svolto ai sensi delcit. D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 19;
3. ha chiesto la cassazione della decisione l'INPS, con un unico motivo; è rimasta intimata la parte indicata in epigrafe;
4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE:
5. con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione delD.P.R. nr. 1092 del 1973, artt. 19e 124, in connessione con la legge n r . 29 del 1979, art. 1,perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto, in favore dell’intimato, ex lavoratore pubblico militare, che non aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico presso la Gestione dei pubblici dipendenti ed aveva costituito presso il F.P.L.D. una posizione previdenziale di diritto privato, non solo i contributi versati dal datore di lavoro, in forza del rapporto di pubblico impiego cessato, ma anche la contribuzione figurativa, per avere prestato servizio a bordo di navi in armamento o in riserva;
6. il motivo è fondato;
7. l’aspetto controvers o riguarda la modalità di costituzione della provvista contributiva presso il Fondo INPS per i lavoratori pubblici che, dimessisi dal rapporto di pubblico impiego, senza aver maturato il diritto a pensione , hanno ottenuto, in base alla disciplina di riferimento, la possibilità di avere una posizione assicurativa presso l'INPS . Occorre stabilire se l'entità della contribuzione da accreditare presso il F.P.L.D. sia da commisurare solo a quella relativa ai contributi versati per il rapporto di lavoro effettivo (cd. « servizio effettivo») o sia, piuttosto, comprensiva anche della contribuzione figurativa (cd. «servizio utile») che, nella specie, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti delD.P.R. nr. 1092 del 1973, art. 19;
8. disponeva, infatti, l’art.124, co.1 d.P.R. n r .1092 del 1973, poi abrogato dall’art.12, co.12-undecies D.L. n r .78 del 2010, conv. con mod. dalla l egge n r .122 del 20 10 , ma applicabile ratione temporis al caso di specie, che: « Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato»;9. q uesta Corte (Cass. nr. 6343 del 20 23) si è già occupata della interpretazione della locuzione «servizio prestato» e ha ritenuto che la stessa fosse riferibile al servizio effettivo piuttosto che a quello utile.
Ha affermato, cioè, che la posizione assicurativa costituita presso l’Inps può contare sui soli contributi effettivamente versati nel Fondo di provenienza e non anche sui contributi figurativi; 10.al precedente indicato va assicurata continuità in questa sede; 11.la Corte ha, in estrema sintesi, ripercorso e condiviso il ragionamento della Corte dei Conti che, per prima, si era occupata della questione. Ha, peraltro, considerato come la dizione «servizio prestato»dell’art.124, co.1 d.P.R. nr. 1092 del 1973,in termini di servizio effettivo e non di servizio utile, fosse stata avallata anche dalla Corte Costituzionale (sent. nr.39 del 2018), chiamata a decidere se una tale interpretazione violasse il principio di uguaglianza, determinando disparità di trattamento.
La Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità rilevando che l’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio è frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, in ragione della gravosità e dei rischi del servizio prestato. Per il dipendente dell’amministrazione pubblica, poi passato all’AGO senza aver ancora maturato l’anzianità necessaria alla pensione, il legislatore ha garantito un adeguato bilanciamento tra la tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla, computando il solo servizio effettivo ma riconoscendo, in aggiunta, benefici ulteriori ; 12.per quanto innanzi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo, peraltro, necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda; 13.le spese del merito e quelle del giudizio di legittimità vanno, però, senz'altro compensate in ragione del la controvertibilità della questione al momento della sentenza impugnata. Gli interventi chiarificatori sono successivi a quest’ultima e la pronuncia di legittimità è intervenuta solo in epoca recente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria do