Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital income from non-working partners is not subject to artisan contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court order requiring the payment of an old-age pension to Luciano Bindi. The INPS argued that capital income from a limited liability company should be included in the contribution base for self-employed artisans, but the court held that only business exercise income counts. Consequently, the pension was confirmed because capital dividends from a non-working partnership do not trigger contribution obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis, l. n. 438/1992; Art. 55, d.P.R. n. 917/1986: Self-employed artisans must include total business income in the contribution base, but capital income from non-working partnerships in capital companies is excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31968-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrente - contro BINDI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA BELLOCCO, (Studio COLETTA), rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANIA COMINI; -controricorrente - Oggetto Contributi lavoratori autonomi R.G.N.31968/2018 Cron.
Rep. Ud.29/05/2024 CC avverso la sentenza n. 409/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 627/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 3.5.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a Luciano Bindi la pensione di anzianità negatagli dall’ente previdenziale sul presupposto che l’anzianità contributiva utile dovesse ridursi in conseguenza dell’omesso versamento di contributi dovuti nel periodo 1997- 2008 sui redditi percepiti quale quotista di Suolificio Stella s.r.l., impresa in forma societaria diversa da quella in cui egli ha prestato attività lavorativa quale artigiano; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Luciano Bindi ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente quale socio non lavoratore di società di capitali non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione artigiani; che il motivo è infondato essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr. da ult.
Cass.n. 27023 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del