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Ordinanza — n. 30308/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows correction of its own order to add lawyer fee deduction omitted by material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30308/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to its own previous ruling regarding the omission of a lawyer fee deduction. The appellant argued that while the Ministry of Defense was condemned to pay litigation costs, the order failed to explicitly state the deduction for the appointed lawyer. The court held that such omissions are remedied through the material error correction procedure rather than ordinary appeals, as the request does not constitute an autonomous claim. Consequently, the court mandated the addition of the specific deduction clause to the original order to ensure the lawyer's rights are protected.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In the absence of explicit legislative provision, the remedy for omitted pronouncements on lawyer fee deductions is the material error correction procedure, not ordinary appeals, ensuring procedural efficiency and constitutional compliance.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Cassation order correction omitted pronouncement procedural efficiency antistatario rights CPC material errors spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
29432/2024), dandosi altresì atto che non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 22400/2018
Cass. S.U. n. 29432/2024
Ettore Leperino, dichiaratosi antistatario»; non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa (Cass. S.U. n. 29432/2024), dandosi altresì atto che non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 24370 / 20 18 R.G. sul ricorso proposto da Angelo COZZOLINO, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Ettore Leperino, che lo rappresenta e difende -attuale ricorrente - contro domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -attuale intimato - per correzione di erroremateriale nell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 5813/2024depositata il 5 / 3 /202 4 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024dal Consigliere Andrea Zuliani ; rilevato che: l’attuale ricorrent e chied e la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata ordinanza, osservando che è stato rigettato i l ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Difesa contro la sentenza n. 753/2018 della Corte d’Appello di Napoli, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, ma senza indicare nel dispositivo la distrazione in favore deldifensore, che ne aveva fattorichiesta nel controricorso; ritenuto che:

«in caso di omessa pronuncia… sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (Cass.

S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che l’ordinanza di questa Corte n. 5813/2024, depositata il 5 / 3 /202 4 , sia corretta aggiungendo , nel dispositivo, dopo l e parol e «e accessori di legge», le parole « da distrarre in favore dell’avv . Ettore Leperino, dichiaratosi antistatario»; non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa (Cass. S.U. n. 29432/2024), dandosi altresì atto che non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 5813/2024, pubblicata in data 5/3/2024, sia corretto aggiungendo,dopo le parol e « e accessori di legge » , la seguente espressione: «da distrarre in favore dell’avv. Ettore Leperino, dichiaratosi antistatario»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria