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Ordinanza — n. 30277/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor court ruling on full study collaborator indemnity for group doctors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30277/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Benevento Health Authority inadmissible. The lower court had ruled that group doctors must receive the full study collaborator indemnity based on clear contractual clauses, a decision the Health Authority challenged citing violations of civil code and collective agreements. The court rejected the appeal because the Health Authority failed to provide specific arguments or textual references to prove the lower court misinterpreted the contract or collective bargaining norms.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363 c.c.; Art. 45 DPR 484/1996; Art. 45 DPR 270/2000; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate alleged violations of contractual interpretation rules or collective agreements with specific arguments and textual references, relying instead on apodictic assertions without demonstrating the error in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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study collaborator indemnity group doctors contractual interpretation inadmissible appeal collective bargaining norms contenzioso dell'assicurazione invalidità vertenza di assicurazione sociale rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 45 d.P.R. n. 484/1996
1362 e 1363 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, d.P.R.
Art. 45 d.P.R. 270/2000
484/1996, dell’art. 45 d.P.R. 270/2000, dell’art.
Art. 59 n. 14 CCNL 2004/2005
32 del 27.7.2003, nonché dell’art. 59, n.
Art. 59 n. 14 CCNL 2008/2009
32 del 27.7.2003, nonché dell’art. 59, n.
Art. 112 c.p.c.
14, CCNL 2004/2005 e del successivo CCNL 2008/2009 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronunzia in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in ordine alla “prescrizione di quanto richiesto dal ricorrente in primo grado ai sensi dell’art.
Art. 2955 c.c.
in relazione all’omessa pronunzia in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in ordine alla “prescrizione di quanto richiesto dal ricorrente in primo grado ai sensi dell’art. 2955, punto 2 o dell’art.
Art. 2957 c.c.
art. 45 d.P.R. 270/2000
484/1996, dell’art. 45 d.P.R. 270/2000, dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8468-2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MENNITTO; -ricorrente - contro LUCIANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHELINI 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BARILE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ROMANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7144/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2019 R.G.N. 3771/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.8468/2019 Cron. Rep. Ud.23/10/2024 CC - che, con sentenza del 4 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Benevento e accoglieva la domanda proposta da Vincenzo Luciani nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, medico convenzionato di medicina generale operante in forma associata nell’ambito dell’istituto della “medicina di gruppo”, a percepire per l’intero e non in quota parte, come disposto dalla ASL, l’indennità di collaboratore di studio, in relazione all’assunzione con contratto part time di un’impiegata d’ordine inquadrata nel livello 4S del CCNL dipendenti degli studi professionali destinata ad operare in favore di tutti i medici titolari dello studio costituenti una medicina di gruppo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto a fronte della chiarezza della formulazione letterale delle clausole contrattuali succedutesi nel tempo a regolamentare l’istituto, l’indennità per il collaboratore di studio debba essere attribuita per intero a ciascun medico operante in forma associata e/o costituente una medicina di gruppo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Benevento, affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, il Luciani;

CONSIDERATO - che la ASL ricorrente, in apertura del ricorso, riassume la propria impugnazione denunciando, cumulativamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, d.P.R. n. 484/1996, dell’art. 45 d.P.R. 270/2000, dell’art. 45 punti 2 e 4 dell’Accordo Ragionale Integrativo per la Medicina Generale per la Regione Campania pubblicato sul BURC n. 32 del 27.7.2003, nonché dell’art. 59, n. 14, CCNL 2004/2005 e del successivo CCNL 2008/2009 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronunzia in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in ordine alla “prescrizione di quanto richiesto dal ricorrente in primo grado ai sensi dell’art. 2955, punto 2 o dell’art. 2957 del Codice Civile” che “nella fattispecie si eccepisce e ribadisce”; - che i primi due profili del motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, riguardando entrambi l’interpretazione della disciplina contrattuale intervenuta nel tempo a regolare l’’indennità di collaboratore di studio, possono essere qui trattati congiuntamente, come del resto è la stessa ASL ricorrente a fare, omettendo di porre i motivi sotto una distinta rubrica e dedicarvi una trattazione separata, si rivelano inammissibili, dal momento che, a fronte della lapidaria ma motivata conclusione della Corteterritoriale, per cui la chiarezza e la continuità delle clausole contrattuali erano tali da indurre a ritenere che l’indennità di collaboratore di studio doveva essere attribuita per intero a ciascun medico anche se operante in forma associata, la ASL ricorrente nulla argomenta in ordine alla denunciata violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. né svolge alcuna precisa critica con riguardo alla ritenuta erronea interpretazione delle invocate norme della contrattazione collettiva nazionale sul punto, limitandosi a sostenere apoditticamente e senza alcun riferimento testuale che, in ipotesi di esercizio dell’attività professionale medica in forma associata il singolo medico avrebbe avuto diritto all’erogazione dell’indennità pro quota, omettendo anche di indicare il criterio della ripartizione; - che parimenti risulta inammissibile il terzo dei profili di impugnazione denunciati dalla ASL ricorrente, atteso che, anche a non voler considerare che nel corpo dell’esposizione del ricorso nulla, se non la mera enunciazione del vizio, è argomentato a riguardo, la ASL ricorrente non dà conto di aver tempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione cui fa qui riferimento in relazione a due distinti parametri normativi, di cui lamenta la mancata decisione da parte della Corte territoriale ; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. C