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Ordinanza — n. 30261/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employee's appeal regarding salary reimbursement and full compensation principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30261/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by a public employee against a lower court ruling that denied his claim for salary reimbursement. The employee argued that the lower court incorrectly applied the principle of full compensation for public officials, while the opposing party, the health authority, failed to present any defense. The court upheld the lower court's decision, confirming that the principle of full compensation applies to all tasks assigned by the administration, regardless of the specific nature of the role.

Regesto Legislator

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Art. 24 comma 3 d.lgs. n. 165/2001; The principle of full compensation for public officials applies to any task assigned by the administration where they serve, not limited to official duties.

Parole chiave

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public employment law full compensation principle salary reimbursement administrative act validity public official status indennità di disoccupazione per dirigenti compenso del curatore fallimentare indennità di gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 24 comma 3, d.lgs. n. 165/2001
512/2011 e, così, illegittimamente escluso l’applicabilità delle norme invocate che richiedono l’adozione dell’atto entro un termine ragionevole da ritenersi nella specie superato; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs.
Art. 342 and 434 c.p.c. (as amended by d.l. n. 83/2012)
Art. 21 nonies, l. n. 241/1990
Art. 1 comma 136, l. n. 311/2004
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
Art. 53 commi 2 e 7, d.lgs. n. 165/2001

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 27199/2017
Cass., S.U., n. 27199/2017); - che parimenti infondato risulta il secondo motivo avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto l’inapplicabilità delle norme qui invocate, per essere l’atto deliberativo n.
Cass. n. 8261/2017
Cass. n. 8261/2017 e Cass.
Cass. n. 28150/2018
8261/2017 e Cass. n. 28150/2018) - che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la ASP di Enna intimata svolto alcuna attività difensiva;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20046-2019 proposto da: BONOMO GIACOMO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO PIZZINO; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA; -intimata - avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 350/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 14 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Enna, rigettava la domanda proposta da Giacomo Roberto Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.20046/2019 Cron.

Rep. Ud.23/10/2024 CC Bonomo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna quale successore nei rapporti facenti capo all’Azienda Ospedaliera Umberto I di Enna, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della delibera n. 512/2011 di revoca della delibera n. 921/2007 nella parte concernente la liquidazione in favore dell’istante, dipendente dell’Azienda Ospedaliera nel ruolo di direttore amministrativo, del compenso relativo all’attività di presidente della commissione aggiudicatrice di una gara di appalto, per carenza di legittimazione dell’Azienda Ospedaliera e comunque il riconoscimento del diritto al compenso e l’insussistenza dell’obbligo di restituzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere la fattispecie regolata dall’art. 24 comma 3, d.lgs. n. 165/2001 ed a tale stregua operare il principio dell’onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico operare, non solo con riferimento ad ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio, ma a qualsiasi incarico comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, sussistendo pertanto in relazione all’indebito oggettivo accertato in capo all’istante con la delibera n. 512/2011 l’obbligo restitutorio, da assolversi con riguardo all’importo al netto effettivamente percepito; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bonomo, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione l’ASP di Enna, pur intimata non ha svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo di cui al d.l. n. 83/2012, conv. con modif. in l. n. 134/2012, lamenta la non conformità a diritto della decisione della Corteterritoriale di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall'ASP di Enna non avendo indicato quali parti del provvedimento impugnato avesse inteso sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche avesse richiesto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 nonies, l. n. 241/1990 e 1, comma 136, l. n. 311/2004, il ricorrente imputa a carico della Corte territoriale l’aver ignorato la qualificazione di atto di revoca dalla stessa ASP attribuita alla delibera n. 512/2011 e, così, illegittimamente escluso l’applicabilità delle norme invocate che richiedono l’adozione dell’atto entro un termine ragionevole da ritenersi nella specie superato; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 53, commi 2 e 7, del medesimo d.lgs., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale assumendo non operante il principio di onnicomprensività della retribuzione non essendo il ricorrente dipendente dell’amministrazione che aveva conferito l’incarico e non rientrando l’incarico conferito nei compiti di istituto; - che il primo motivo, si rivela infondato, risultando il giudizio di piena ammissibilità dell’atto d’appello espresso dalla Corte territoriale conforme all’orientamento accolto da questa Corte circa l’interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. nuovo testo (cfr.

Cass., S.U., n. 27199/2017); - che parimenti infondato risulta il secondo motivo avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto l’inapplicabilità delle norme qui invocate, per essere l’atto deliberativo n. 512/2011 relativo al trattamento economico afferente ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato, così da configurarsi, a prescindere dal nomen iurisattribuito, quale atto di gestione del rapporto adottato con i poteri del privato datore di lavoro; - che ancora infondato deve ritenersi il terzo motivo, atteso che, accertato essere all’epoca il ricorrente in posizione di dirigente dipendente di amministrazione pubblica (Azienda USL n. 4 di Enna) e non smentito l’esercizio in tale posizione delle funzioni di direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Enna, la pronunzia della Corte territoriale si rivela coerente con la formulazione letterale dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001per cui il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico opera non solo con riferimento ad ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio, ma a qualsiasi incarico comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa e con l’interpretazione accolta da questa Corte anche con le decisioni che il ricorrente ha inteso invocare in senso contrario (cfr.

Cass. n. 8261/2017 e Cass. n. 28150/2018) - che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la ASP di Enna intimata svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se d