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Ordinanza — n. 30193/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension age exception claim but allows partial refund of appeal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30193/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the claim that the 1992 pension law allowed an exception to the raised retirement age for the applicant. While the applicant argued for a contribution-based exception, the court ruled that only specific disability categories qualified for such an age waiver. Consequently, the appeal judgment was partially quashed to remove the applicant's liability for court costs, despite her having submitted a declaration for exemption.

Regesto Legislator

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Art. 2, d.lgs. n. 503/1992; Art. 24, d.l. n. 201/2011: The legislative derogation regarding the retirement age applies exclusively to blind workers and those with over 80% disability, not to those with sufficient prior contributions.

Parole chiave

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pension age exception retirement age increase contribution requirements court costs exemption partial cassation diritti a pensione assicurazione per la vecchiaia mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2, d.lgs. n. 503/1992
201/2011, dell’art. 2, d.lgs. n. 503/1992, e degli artt.
Art. 24, d.l. n. 201/2011
503/1992, in deroga all’innalzamento dell’età anagrafica prevista per il conseguimento della pensione dall’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv.
Art. 152 att. c.p.c.
2, cit., non avesse comunque titolo per la prestazione, in considerazione dell’avvenuto innalzamento dell’età pensionabile; che, con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 152 att.
Art. 96, comma 1°, c.p.c.
Art. 382 comma 3° c.p.c.
96, comma 1°, c.p.c., la sentenza impugnata, in mancanza di qualsiasi accertamento circa la manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, va senz’altro cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3° c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31001 del 2019
Cass. n. 13253 del 2024
Cass. n. 13253 del 2024); che le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso; P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30721-2019 proposto da: GIANGIULIANI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 405/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 539/2018;

Oggetto Pensione di vecchiaia in deroga, età anagrafica R.G.N.30721/2019 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.5.2019, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Giovanna Giangiuliani volta a conseguire la pensione di vecchiaia ex art. 2, d.lgs. n. 503/1992, in deroga all’innalzamento dell’età anagrafica prevista per il conseguimento della pensione dall’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), e ha condannato l’assicurata alla rifusione delle spese del grado; che avverso tale pronuncia Giovanna Giangiuliani ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 24, d.l. n. 201/2011, dell’art. 2, d.lgs. n. 503/1992, e degli artt. 12 e 15 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che ella, ancorché in possesso del requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 2, cit., non avesse comunque titolo per la prestazione, in considerazione dell’avvenuto innalzamento dell’età pensionabile; che, con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto in suo danno la condanna alla rifusione delle spese del grado, ancorché in atti fosse presente la dichiarazione utile all’esonero dalle medesime di cui alla norma cit.;che, con riguardo al primo motivo, i giudici territoriali hanno ritenuto che l’art. 2, d.lgs. n. 503/1992, che – per quanto qui rileva – ha introdotto al comma 3, lett. a) , una deroga all’innalzamento a venti anni del requisito contributivo utile al pensionamento di vecchiaia, prevedendo che continuino a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione precedenti nei confronti di coloro che li abbiano maturati al 31.12.1992, non consentirebbe all’odierna ricorrente di accedere al trattamento pensionistico, difettando comunque il possesso del requisito anagrafico di cui all’art. 1, d.lgs. n. 503/1992, per come da ultimo modificato dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit.; che, ad avviso di parte ricorrente, la deroga di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), cit., avrebbe piuttosto lo scopo di continuare a garantire l’accesso alla pensione di vecchiaia a coloro che abbiano maturato entro il 31.12.1992 il requisito contributivo e assicurativo precedente, per modo che deriverebbe “il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia per una lavoratrice che abbia conseguito il requisito contributivo relativo al precedente regime (15 anni di versamenti) entro il 1° gennaio 1993 e, al contempo, abbia maturato il nuovo requisito anagrafico (compimento del 60mo anno di età)” (così espressamente pag. 5 del ricorso per cassazione); che trattasi di assunto infondato, emergendo con chiarezza dall’art. 1, d.lgs. n. 503/1992, che l’unica deroga rispetto alla previsione dell’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stata disposta esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti (comma 7) e degli invalidi in misura superiore all’80% (comma 8), fermo restando che anche nei confronti di questi ultimi si applicano le modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita (Cass. n. 31001 del 2019 e succ. conf.); che, pertanto, salva l’applicazione del più favorevole regime assicurativo e contributivo precedente ai lavoratori che l’abbiano conseguito entro il 31.12.1992, il requisito anagrafico per l’accesso al trattamento di vecchiaia resta quello indicato, tempo per tempo, dalle leggi che espressamente lo disciplinano, vale a dire –per ciò che riguarda il caso di specie – dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit.; che il primo motivo di censura va pertanto rigettato; che il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle doglianze; che parte ricorrente ha debitamente riportato in ricorso di aver reso, sia in occasione delle conclusioni rassegnate in primo grado che in sede di gravame, l’apposita dichiarazione utile all’esonero delle spese processuali, trascrivendola in parte qua alle pagg. 9-10 del ricorso e ritualmente allegandola subdoc. 4 del fascicolo di cassazione; che, prevedendo l’art. 152 att. c.p.c. che, in tal caso, la parte soccombente “non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari”, a meno che non ricorra il caso di cui all’art. 96, comma 1°, c.p.c., la sentenza impugnata, in mancanza di qualsiasi accertamento circa la manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, va senz’altro cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3° c.p.c. nella parte in cui ha disposto la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite del grado di appello, trattandosi di pronuncia emessa in una situazione di carenza di potere giurisdizionale affatto analoga a quella del giudice che abbia liquidato le spese in favore della parte rimasta contumace (per la necessità, in tale ultimo caso, di cassare senza rinvio la pronuncia sulle spese v. da ult.

Cass. n. 13253 del 2024); che le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna di Giovanna Giangiuliani al pagamento delle sp