Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. Although the appellant, Salvatore Munzone, had filed the appeal against the Second Instance Court's judgment, no formal request for a ruling was submitted within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1926/2023 R.G. proposto da: SALVATORE MUNZONE,domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Guglielmi,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro NUOVA SIDAP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Giammaria, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4552/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d