Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, Mohammed Karim Labib, had not responded to the proposal sent by the opposing party, Markas SRL, and its intimator, QBE Europe SA/NV. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment termination results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5565/2024R.G. proposto da: MOHAMMED KARIM LABIB, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Barcellini, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MARKAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Marconi e Paola Marconi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro QBE EUROPE SA/NV Rappresentanza Generale per l’Italia -intimato- avverso la SENTENZA n. 227/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BRESCIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.