Italian Supreme Court dismisses pension benefits appeal for lack of admissibility regarding good faith findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by INARCASSA inadmissible, ordering the professional pension fund to pay the legal costs. INARCASSA argued that the lower court erred in finding the engineer in good faith regarding his past university work, citing specific statutory violations and case law. The Court rejected this, ruling that lower courts cannot be censured on factual findings of good faith unless they violate strict procedural limits under Article 360 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 2033 c.c.: The Supreme Court cannot review the factual finding of good faith by lower courts, which is permissible only within the strict limits of Article 360, paragraph 5, of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6004-2018 proposto da: INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI; -ricorrente - contro PORCU COSTANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DETTORI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 188/2017 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 11/08/2017 R.G.N. 296/2015;
Oggetto Prestazioni previdenziali lavoratori autonomi R.G.N.6004/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.8.2017, la Corte d’appello di Cagliari-sez. distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente, in considerazione della buona fede dell’accipiens, l’indebito notificato da INARCASSA all’ing. Costantino Porcu a seguito della riliquidazione della pensione di vecchiaia operata nel 2011 in conseguenza dell’accertamento di pregressa attività incompatibile con la professione di ingegnere nel periodo 1979-1982; che avverso tale pronuncia INARCASSA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’ing.
Costantino Porcu ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito considerato che l’odierno controricorrente, a seguito della deposizione del funzionario INPS audito in sede di gravame, avrebbe ammesso la precedente attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’Università di Sassari; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 1046/1971, dell’art. 21, comma 5, l. n. 6/1981, e dell’art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA per non avere la Corte territoriale considerato che, in occasione della domanda di pensione, il controricorrente aveva dichiarato di non aver mai svolto attività diverse da quelle di ingegnere iscritto all’albo; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole in via gradata che la Corte di merito abbia ritenuto –sulla scorta di Cass. n. 3319 del 2006 –che non potrebbe una cassa professionale contestare in sede di liquidazione della pensione il requisito della continuità dell’esercizio della professione; che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che i giudici territoriali, pur ritenendo che l’odierno controricorrente non avesse dimostrato di non aver svolto attività incompatibile con l’esercizio della professione di ingegnere, hanno reputato che egli si trovasse in buona fede “ai fini dell’applicazione delle regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 cod. civ.”, sotto il duplice profilo della “non addebitabilità dell’erogazione non dovuta” e della “contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generarne l’affidamento incolpevole”, avendo acclarato che, in relazione alla nomina ad “assistente volontario non retribuito” presso l’Università di Sassari, egli aveva ricevuto specifica comunicazione dell’Università attestante che detto incarico non dava luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato assoggettabile a contribuzione e che la successiva costituzione della posizione previdenziale da parte dell’Università medesima aveva avuto luogo senza che egli ne venisse a conoscenza (cfr. spec. pagg. 6-9 della sentenza impugnata); che, tanto premesso, risulta evidente che i primi due motivi sono inammissibili, pretendendo –ad onta del riferimento anche a presunte violazioni di legge sostanziale – di censurare in questa sede di legittimità l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali hanno reputato sussistente la buona fede dell’accipiens, che – per giurisprudenza consolidata almeno fin da Cass. n. 1257 del 1966 –è cosa possibile solo entro i rigorosi limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., per come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte fin da Cass.
S.U. n. 8053 del 2014; che, rimanendo necessariamente assorbito il terzo motivo, siccome proposto nei confronti di una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella qui confermata, il ricorso va senz’altro dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto