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Ordinanza — n. 29971/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses ASL's appeal against doctor's wage claim for unpaid overtime during absences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29971/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the ASL Avellino's appeal against a lower court ruling that awarded a doctor additional pay for work performed during absences. The ASL argued that the doctor's monthly salary was comprehensive and did not require hourly calculations, while the doctor claimed the system incorrectly calculated debt hours. The court upheld the lower court's decision, ruling that the monthly salary covers all duties and that no supplementary compensation is due absent proof of health damage.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 24-27 d.lgs. 165/2001; Art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica: When remuneration is fixed monthly and comprehensive, no supplementary compensation is due for work performed during absences unless specific prejudice to health is proven.

Parole chiave

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monthly salary overtime compensation medical director absence calculation collective agreement wage differences health prejudice ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo l’ASL Avellino lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 24-27 of D.Lgs. n. 165 of 2001
Art. 14 of the National Collective Agreement for the Medical Management Area of 3 November 2005
165 del 2001 e all’art. 14 del c.c.n.l.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
In applicazione di tale principio, attesa la specularità della fattispecie in esame, in difetto di allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, va accolto il primo motivo, con assorbimento della seconda censura, in cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 384, second paragraph, of the Code of Civil Procedure
L’accoglimento del primo motivo diricorso comporta la cassazione dell a sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondocomma, cod.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
La censura è fondata, come da precedente specifico di questa Corte –dal quale non vi sono motivi per discostarsi e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
In applicazione di tale principio, attesa la specularità della fattispecie in esame, in difetto di allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, va accolto il primo motivo, con assorbimento della seconda censura, in cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24337/2023 R.G. proposto da: ASL Avellino , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Mariano, Marcello Abbondandolo e Mariagiusy Guarente, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore exart. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Gammuto Norma, Li Pizzi Caterina, Li Pizzi Pierpaolo, nella qualità di eredi di Li Pizzi Angelo, rappresentati e difes i dall’Avv.

Giuseppe Barrasso, con domicilio eletto in Roma, via Vito Giuseppe Galatin. 100-C, presso lo studio dell’Avv. Enzo Giardiello; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.2261/2023 depositata il 06/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli, rigettando il gravame proposto dalla ASL di Avellino nei riguardi del dott. Angelo Li Pizzi, dirigente medico di 1° livello in servizio presso l’ASL medesima, ha confermato la decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva accolto la pretesa economica relativa alle differenze economiche determinate dalla maggior prestazione di 20 minuti resa per ogni giorno diassenza, dichiarando l’illegittimità del sistema di calcolo adottato dalla ASLper determinare il debito orario assolto a seguito di assenza per ferie, malattia, festività, permessi ed altre assenze similari del ricorrente nel periodo 1gennaio 20 08 – 3 0 aprile 2018, sistema secondo il quale per ogni turno giornaliero di assenza ai fini del debito l’assenza stessa veniva computata nella misura di sei ore, quando invece l’orario giornaliero ordinario era di sei ore e venti minuti.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la ASL Avellino affidato adue motivi, cui resistono gli eredi del dott. Angelo Li Pizzi con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’ASL Avellino lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24-27 d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 14 del c.c.n.l. dell’Area dirigenza medica del 3novembre 2005; lamenta in particolare la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. La censura è fondata, come da precedente specifico di questa Corte –dal quale non vi sono motivi per discostarsi e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – secondo cui i l dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall’ASL, non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l’azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.

3. In applicazione di tale principio, attesa la specularità della fattispecie in esame, in difetto di allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, va accolto il primo motivo, con assorbimento della seconda censura, in cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. L’accoglimento del primo motivo diricorso comporta la cassazione dell a sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondocomma, cod. proc. civ.) con reiezione dell’originario ricorso deldirigente.

4. Per la novità e peculiarità della questione, oggetto, peraltro, di giudizi con alterni esiti dinanzi ai giudici del merito, vanno compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di Angelo Li Pizzi. Compensa le spese dell’intero proce