Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29969/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows ASL's appeal against doctor's hourly pay claim, ruling monthly salary covers all duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29969/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the ASL Avellino's appeal against a lower court ruling that favored a medical director's claim for additional hourly pay. The medical director argued that the ASL's calculation method for unpaid hours was illegal, but the court held that her monthly salary already encompasses all duties performed. Consequently, the court rejected the director's request for supplementary compensation while dismissing the ASL's original grievance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c.p.c.; Art. 24-27 d.lgs. 165/2001; Art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica 2005: When remuneration is fixed on a monthly basis and includes all duties, claims for supplementary hourly compensation are inadmissible absent proof of specific health or moral prejudice.

Parole chiave

Generato dall'IA
monthly salary structure medical director duties hourly pay calculation collective labor agreement supplementary compensation retributive exact performance health prejudice requirement ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo l’ASL Avellino lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt.
Artt. 24-27 d.lgs. n. 165 del 2001
civ., in relazione agli artt. 24-27 d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art.
Art. 14 del c.c.n.l. dell'Area dirigenza medica del 3 novembre 2005
165 del 2001 e all’art. 14 del c.c.n.l.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La censura è fondata, come da precedente specifico di questa Corte –dal quale non vi sono motivi per discostarsi e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp.
Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondocomma, cod.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
La censura è fondata, come da precedente specifico di questa Corte –dal quale non vi sono motivi per discostarsi e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23585/2023 R.G. proposto da: ASL Avellino , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Mariano, Marcello Abbondandolo e Mariagiusy Guarente, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore exart. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Pagliarulo Michelina, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Barrasso, con domicilio eletto in Roma, via Vito Giuseppe Galati n. 100 - C, presso lo studio dell’Avv.

Enzo Giardiello; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.2048/2023 depositata il 04/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli, rigettando il gravame proposto dalla ASL di Avellino nei riguardi della dott.ssa Michelina Pagliarulo, dirigente medico di 1° livello in servizio presso l’ASL medesima, ha confermato la decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva accolto la pretesa economica relativa alle differenze economiche determinate dalla maggior prestazione di 20 minuti resa per ogni giorno di assenza, dichiarando l’illegittimità del sistema di calcolo adottato dalla ASL per determinare il debito orario assolto a seguito di assenza per ferie, malattia, festività, permessi ed altre assenze similari del ricorrente nel periodo 1 gennaio 2013–31dicembre 2018, sistema secondo il quale per ogni turno giornaliero di assenza ai fini del debito l’assenza stessa veniva computata nella misura di sei ore, quando invece l’orario giornaliero ordinario era di sei ore e venti minuti.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la ASL Avellino affidato ad unico motivo, cui resiste la dott.ssa Michelina Pagliarulo con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’ASL Avellino lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24-27 d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 14 del c.c.n.l. dell’Area dirigenza medica del 3novembre 2005; lamenta in particolare la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. La censura è fondata, come da precedente specifico di questa Corte –dal quale non vi sono motivi per discostarsi e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – secondo cui i l dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall’ASL, non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l’azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.

3. In applicazione di tale principio, attesa la specularità della fattispecie in esame, in difetto di allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, va accolto il ricorso ecassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondocomma, cod. proc. civ.) con reiezione dell’originario ricorso delladirigente.

4. Per la novità e peculiarità della questione, oggetto, peraltro, di giudizi con alterni esiti dinanzi ai giudici del merito, vanno compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di Michelina Pagliarulo. Compensa le spese dell’intero proces