Social Security Court dismisses INPS appeal, ruling capital income from non-working partners is not subject to merchant contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court decision that exempted Sergio Paluzzi from paying social contributions on capital income. While Paluzzi worked as a commercial agent, the court held that his status as a non-working partner in Autocar s.r.l. meant capital dividends were distinct from his trade income. Consequently, only the active trade earnings were subject to the mandatory contributions required by the Gestione commercianti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis, l. n. 438/1992; Art. 55, d.P.R. n. 917/1986: A self-employed individual must include total trade income in the contribution base, but capital income from non-working partnerships in capital companies is excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1699-2018 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti - contro PALUZZI SERGIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO CATAPANO, MARCO CAVALLARI, FRANCESCO CIACCOLINI;
Oggetto Contributi lavoratori autonomi R.G.N.1699/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/10/2017 R.G.N. 138/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.10.2017, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva ingiunto a Sergio Paluzzi il pagamento di differenze contributive in relazione ai redditi percepiti quale quotista di Autocar s.r.l. in aggiunta a quelli derivanti dall’attività di agente di commercio, per la quale è iscritto nell’apposita Gestione commercianti; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Sergio Paluzzi ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente quale socio non lavoratore di società di capitali non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti; che il motivo è infondato essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr. da ult.
Cass.n. 27023 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de