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Ordinanza — n. 29869/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rules Rome tribunal has jurisdiction over social security contribution disputes involving Enasarco.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29869/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the territorial jurisdiction of the Rome Tribunal valid for a dispute regarding unpaid social security contributions. The lower court had initially assigned the case to Parma based on the workers' residence, but the Supreme Court corrected this by identifying the employer as the obligor. Consequently, the Court ruled that Rome is the proper forum because it is the seat of the social security fund (Enasarco) responsible for collecting the contributions.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.c.; Art. 444-ter c.p.c.: In disputes concerning the employer's obligation to pay social security contributions, jurisdiction lies with the court of the social security fund's office where collection authority is exercised, not the workers' residence.

Parole chiave

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territorial jurisdiction social security contributions employer obligations Enasarco fund civil procedure code competence regulation trilateral structure responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 444 comma 1 c.p.c.
Ad avviso del tribunale di Roma, si trattava di controversie previste dall’art. 444, 1° co.
Art. 444 comma 3 c.p.c.
Ad avviso del tribunale di Roma, si trattava di controversie previste dall’art. 444, 1° co.
Art. 444-ter c.p.c.
Ad avviso del tribunale di Roma, si trattava di controversie previste dall’art. 444, 1° co.
Art. 45 cod. proc. civ.
Art. 47 cod. proc. civ.
art. 444 c.p
Questo è il caso delle contribuzioni dovute all’Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; ne consegue che solo a l verificarsi di una tale coincidenza, in connessione con lo svolgimento di attività lavorativa di talenatura, opera il foro stabilito dal primo comma del citato art. 444 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361
Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361, e v.
Cass. 10 agosto 1991 n. 8770
pure Cass. 10 agosto 1991 n. 8770);trova applicazione l’ art.
Cass. n. 3303 del 2002
Cass. n. 12542 del 2002
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 9734- 2024 proposto da: Tribunale di PARMA, con ordinanza R.G.N. 962/2023 del 24/04/2024, nel procedimento pendente tra: L.R. CONSULENZE DI ROSSINI LORENZO C. S.A.S., ROSSINI LORENZO; contro FONDAZIONE ENASARCO - ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, che la rappresenta e difende; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI; Oggetto Regolamento di competenza R.G.N.9734/2024 Cron. Rep. Ud.18/10/2024 CC il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA', ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: L.R. Consulenze di Rossini Lorenzo C. sas e Rossini Lorenzo quale socio accomandatario della stessa hanno proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale, a mezzo del quale era stato ingiunto a quest’ultima società di corrispondere alla Fondazione Enasarco, una somma pari a € 57.513,48, oltre interessi e spese, relativi ai contributi di due lavoratori.

La pretesa creditoria dell’ingiungente trovava titolo nelle risultanze di un accertamento ispettivo effettuato in data 15.2.2021 che aveva accertato l’evasione contributiva riferita, in relazione al periodo dal 1.10.15 al 30.9.20, ai sig.ri Stefano Giovanninetti e Dario Lanza (quali agenti di commercio della società opponente) Il tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia, ritenendola ricompresa nella competenza territoriale inderogabile del tribunale di Parma, luogo in cui aveva la residenza l’attore (cioè, i predetti Giovanninetti Stefano e Lanza Dario), ai sensi dell’art.444 comma 1 c.p.c. assegnando alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione della controversia avanti a quel tribunale.

Ad avviso del tribunale di Roma, si trattava di controversie previste dall’art. 444, 1° co. c.p.c., relative agli obblighi contributivi del lavoratore autonomo o parasubordinato, ex art. 409 comma 1 n. 3 c.p.c., con la propria Cassa di previdenza categoriale.Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Parma, questo ha sollevato, con ordinanza, regolamento di competenza d'ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 47 cod. proc. civ.. Il Tribunale adito in riassunzione ha ritenuto, alla luce delle risultanze processuali, ex art. 444 3° comma c.p.c.,che nella specie si vertessein tema di obblighi dei datori di lavoro (e cioè, la società mandante, L.R.

Consulenze di Rossini Lorenzo C. sas e di Rossini Lorenzo, quale socio accomandatario della stessa) e di applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi. Pertanto,ha ritenuto che fosse competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui avevasede l’ufficio dell’ente investito del potere di gestione esternae legittimato a ricevere i contributi e, dunque, a pretenderne il pagamento ovveroa restituirne l’eccedenza. Il giudice di Parma ha ricordato che la controversia traeva originedal verbale di accertamento del 15.2.20 21, con il quale era stato contestato alla società e al suo legale rappresentante, l’evasione contributiva, per i periodi contestati, con riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con i sigg.ri Stefano Giovanninetti e Dario Lanza i quali dovevano essere inquadrati come rapporti di agenzia e non come rapporti di procacciamento d’affari.

Conseguentemente, non si trattava di controversia instaurata trail lavoratore autonomo o parasubordinato e l’Ente, ma tra la società datrice di lavoro (L.R. Consulenze di Rossini Lorenzo C. sas e Rossini Lorenzo quale socio accomandatario della stessa) e l’ente previdenziale (Enasarco) deputato a ricevere i relativi contributi. Osservava poi che la controversia rientrava comunque nella competenza del tribunale di Roma, anche ai sensi dell’art. 444 1° comma c.p.c., in quanto la fondazione Enasarco, parte opposta nel giudizio, era attore in senso sostanziale della pretesa (introdotto con le forme del ricorso per decreto ingiuntivo).

Per l’effetto occorreva tener conto del luogo di residenza della Fondazione Enasarco, vale a dire a Roma, luogo dove si trovava la sede legaledell’Ente . Il pubblico ministero ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, che la Corte dichiari la competenza territoriale del tribunale di Roma. La Fondazione Enasarco ha depositato memoria con la quale ha insistito anch’essa per la competenza territoriale del tribunale di Roma. Rilevato che: Deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma. La controversia ha ad oggetto l’opposizione avverso il decreto con il quale la Fondazione Enasarco aveva ingiunto alla società L.R.

Consulenze di Rossini Lorenzo C. sas e Rossini Lorenzo suo socio accomandatario il pagamento di contributi omessi e sanzioni essendo stato accertato con verbale ispettivo che i signori Giovanninetti e Lanza avrebbero dovuto essere inquadrati come procacciatori di affari e non come agenti di commercio. È incontestato inoltre che il luogo dove ha sede l’Ente previdenziale (l’Enasarco) che ha chiesto il pagamento dei contributi e delle sanzioni è Roma. L’art. 444, 3° comma c.p.c., trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale.

L’obbligato al versamento dei contributi infatti non coincide con il beneficiario delle prestazioni. Questo è il caso delle contribuzioni dovute all’Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; ne consegue che solo a l verificarsi di una tale coincidenza, in connessione con lo svolgimento di attività lavorativa di talenatura, opera il foro stabilito dal primo comma del citato art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361, e v. pure Cass. 10 agosto 1991 n. 8770);trova applicazione l’ art. 444terzo comma c.p.c. quando la controversia abbia ad oggetto obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi.

In tal caso si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale cheè investito d el potere di gestione esterna ed è legittimato a ricevere i contributi e, perciò, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza. Nel caso di enti previdenziali che abbiano struttura decentrata, la competenza è del foro in cui si trova l’ ufficio periferico preposto alla gestione dei rapporti contributivi e competente alla riscossione per legge o per regolamento. Tuttavia,per l’ENASARCO la gestione dei rapporti contributivi e la riscossione dei contributi è affidata alla sola sede centrale di Roma mentre gli uffici periferici non hanno alcun potere in tal senso (cfr.

Cass. n. 3303del 2002 e n. 12542 del 2002). Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma davanti al quale le parti riassumeranno il processo nei termini di legge. Non occorre provvedere sulle spese del presente regolamento di ufficio.

P.Q.M.

La Corte d