Cassation court dismisses INAIL's appeal, ruling the three-year statute of limitations for employer's liability began at the benefit payment date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed INAIL's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision rejecting its claim for recourse against the employer. The lower court held the claim was time-barred because over ten years had passed since the first criminal proceeding's dismissal and three years since the benefit payment. The Supreme Court affirmed that without a criminal trial against the specific employer, the limitation period starts exclusively from the date the worker's benefit was liquidated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 del Testo Unico Infortuni; When no criminal proceedings are initiated against the employer, the three-year statute of limitations for INAIL's recourse action commences from the date of benefit liquidation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 33303-2019 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro BAIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BONDI'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 211/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/05/2019 R.G.N. 402/2017;
Oggetto R.G.N.33303/2019 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: Con sentenza del 10.5.19 la corte d’appello di Palermo, in riforma di sentenza del 17.3.17 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di regresso dell’Inail proposta verso il datore di lavoro di persona deceduta in infortunio sul lavoro, ai superstiti del quale l’INAIL aveva corrisposto un rendita il cui valore capitalizzato era euro 346.937.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che erano decorsi 10 anni dall’archiviazione del primo procedimento instaurato verso ignoti ed oltre tre anni dalla data di liquidazione dell’indennizzo, ritenendo così prescritto il diritto ex articolo 112 testo unico infortuni. La corte ha ritenuto invece irrilevante il momento del provvedimento di archiviazione in un procedimento avverso il legale rappresentante di altra società coinvolta nel sinistro quale appaltatrice. Avverso la sentenza ricorre l’Inail per un motivo, cui resiste il datore di lavoro con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: L’unico motivo deduce violazione agli articoli 10, 11 e 112 del testo unico infortuni, per avere la corte territoriale ritenuto che il dies a quo del termine prescrizionale per l’azione di regresso non potesse decorrere dall’archiviazione di processo penale instaurato contro soggetto diverso dal datore di lavoro. Il motivo è infondato. Si rileva preliminarmente che non c’è mai stato alcun processo penale per la vicenda per cui è causa e che, per altro verso, il datore di lavoro (qui controricorrente) non ha mai avuto nemmeno un avviso di garanzia.
Privi di rilievo sono sia il provvedimento di archiviazione intervenuto nell’ambito di un procedimento instaurato contro ignoti, sia la seconda archiviazione operata nell’ambito di un procedimento contro un soggetto diverso dal datore di lavoro. Invero, questa Corte ha già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 12777 del 10/05/2024, Rv. 670907 - 01) in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che il termine triennale previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti dell'imputato (art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965) decorre dall'irrevocabilità della sentenza emessa all'esito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, senza che assuma rilevanza l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di altri soggetti per il medesimo infortunio.
Nel caso di specie, il termine prescrizionale non può che decorrere dalla liquidazione dell’indennizzo effettuata dall’Istituto al lavoratore infortunato. Come precisato da Sez. U, Sentenza n. 5160 del 16/03/2015 (Rv. 634460 - 01), invero, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.
Conforme anche Sez. L - , Sentenza n. 20611 del 07/08/2018 (Rv. 649931 -01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d