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Ordinanza — n. 29777/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows public health director's appeal, ruling hourly pay is comprehensive and no extra compensation exists for absent days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29777/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the ASL's appeal against a lower court ruling that favored a medical director's claim for additional pay based on corrected absence hours. The director argued that the ASL incorrectly calculated his daily debt at 6 hours instead of 6 hours and 20 minutes, while the ASL contended that his monthly salary is comprehensive and covers all work performed regardless of actual hours. The court decided in favor of the ASL, establishing that medical directors receive a comprehensive monthly remuneration without entitlement to extra compensation for hours exceeding the collective agreement schedule, even if caused by calculation errors.

Regesto Legislator

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Art. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001; 14 CCNL Area dirigenza medica 3.11.2005: The medical director exercising exact duties cannot obtain more than the monthly remuneration established on a monthly basis, which is comprehensive of all performances rendered without reference to actual time worked.

Parole chiave

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medical director remuneration comprehensive monthly pay absence hour calculation collective agreement hours public health administration overtime compensation denial retroactive salary adjustment compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 24 d.lgs. n. 165/2001
Art. 27 d.lgs. n. 165/2001
Art. 14 CCNL Area della dirigenza medica del 3.11.2005
art. 118 disp. att. cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20796/2024
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7371-2024 proposto da: A.S.L. AVELLINO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati MARCELLO ABBONDANDOLO, MARCO MARIANO, MARIAGIUSY GUARENTE, che la rappresentanoe difendono; -ricorrente - contro PAGANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100 C, presso lo studio dell'avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARRASSO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3408/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2023 R.G.N. 3258/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.7371/2024 Cron. Rep. Ud.24/10/2024 CC RILEVATO - che, con sentenza del 16 ottobre 2023, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino e accoglieva la domanda proposta da Vincenzo Pagano nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, avente ad oggetto la condanna della ASL al pagamento in favore dell’istante, dipendente della medesima ASL, quale dirigente medico di I° livello, delle differenze retributive derivanti dalla rideterminazione del c.d. debito orario su ferie, malattie, festività, permessi ed altre assenze similari, debito orario conteggiato dalla ASL datrice in 6 ore per ogni giornata non lavorata laddove il debito orario giornaliero era pari a 6 ore e 20 minuti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto(una volta precisata la fattispecie in termini tali per cui non si verserebbe, come sostenuto dalla ASL, in una ipotesi di lavoro straordinario, bensì nella diversa ipotesi in cui il dirigente, non vedendo computate correttamente le ore lavorative nei giorni di legittima assenza, finisce con l’avere un debito orario in realtà inesistente e col rendere una prestazione eccedente rispetto a quella reso qualora non si fosse assentato) di dover considerare la durata del normale orario di lavoro dei dirigenti medici che lo stesso CCNL fissa in 38 ore settimanali, per la concreta articolazione dei turni spalmati su 5 e non su 6 giorni lavorativi, giungendo a concludere che effettivamente se il dirigente anziché risultare assente dal lavoro avesse reso la prestazione essa sarebbe durata 6 ore e 20 minuti e non solo 6 ore, per cui nella stessa misura va calcolata l’assenza; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Avellino, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Pagano; - che la ASL ricorrente ha poi depositato memoria .

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e 14 CCNL per l’Area della dirigenza medica del 3.11.2005, nonché del principio di onnicomprensività della retribuzione, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale atteso che, nella vigenza del richiamato principio, al dirigente medico non può essere concessa alcuna remunerazione di orario eccedente quello contrattualmente previsto, anche se, come nel caso di specie, derivante da un erroneo calcolo del “debito orario” giornaliero, fermo restando che, non essendo il sistema di rilevazione delle presenze collegato a quello economico retributivo, l’indicare in 6 ore e non in 6 ore e 20 minuti la giornata di presenza o assenza dal servizio rappresenta un dato puramente formale che mai avrebbe potuto generare decurtazioni della retribuzione e quindi un credito a tale titolo da parte del dirigente; - che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 20796/2024) secondo cui “Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, il dirigente medico non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dalla ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici”; - che il Collegio intende dare continuità al principio già enunciato per le ragioni indicate nella motivazione della decisione sopra citata, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto della domanda originaria e, in considerazione dell’alternanza dell’esito dei giudizi di merito conseguente alla peculiarità della fattispecie oggetto della decisione, con compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria e compen