Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29772/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS pensioner's claim regarding daily rate limits for Enpals quota B benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29772/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that increased daily pensionable rates for an Enpals pensioner. The pensioner argued that the daily rate limit should be calculated based on a higher annual income, while the INPS contended the triennial statute of limitations barred the claim. The court upheld the pensioner's position, affirming that the favorable system for Enpals members justifies the calculation method despite the statutory deadline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 u.c. del DPR n. 639/70; Art. 2, comma 22, lett. a) della l. n. 335/95: The triennial statute of limitations applies to pension claims, but the specific calculation method for Enpals members remains valid due to the more favorable conditions of the pension system for such insured persons.

Parole chiave

Generato dall'IA
Enpals pension benefits daily rate limit statute of limitations pensionable income INPS quota B contributory burden pension system favor aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 u.c. del DPR n. 639/70
Il tribunale riteneva che la novella dell’art. 47 u.c. del DPR n. 639/70, come modificato dall’art.
Art. 2, comma 22, lett. a) della l. n. 335/95
4, comma 8 adottata da questa Corte sarebbe in contrasto con la legge delega (art. 2, comma 22, lett.
Art. 38 della Costituzione
639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1 lettera d) del DL n.
Art. 4, comma 8 del d. lgs. n. 182 del 1997
Il tribunale riteneva che la novella dell’art. 47 u.c.
art. 38 della Costituzione
639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1 lettera d) del DL n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 36056 del 2022
Cass. n. 24245 del 2023
C. Cost. n. 202 del 2008
C. Cost. n. 173/86
Cass. n. 21010 del 2023
in termini Cass. n. 21010 del 2023).In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 764-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro BRANCIAROLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2825/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2022 R.G.N. 3299/2019;

Oggetto ENPALS Quota B R.G.N.764/2023 Cron. Rep. Ud.18/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del giorno 12.7.2022 n. 2825, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Franco Branciaroli, volto a chiedere la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall’Inps, gestione ex Enpals, con le decorrenze meglio indicate in ricorso.

Il tribunale riteneva che la novella dell’art. 47 u.c. del DPR n. 639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1 lettera d) del DL n. 98/21, che aveva reso applicabile il termine triennale di decadenza previsto per le controversie in tema di prestazioni pensionistiche anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, non avendo valore di interpretazione autentica, non si applicava al caso di specie, perché le prestazioni pensionistiche oggetto di causa erano state liquidate prima della sua entrata in vigore.

Inoltre, disattesa l’eccezione di prescrizione, perché generica, il predetto tribunale aveva ritenuto fondata la richiesta del pensionato di individuare un nuovo limite alla quota della retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito sulla base della retribuzione annua pensionabile, valevole anche per l’AGO e con l’applicazione per la parte eccedente, senza alcun limite, dell’applicazione delle stesse aliquote di rendimento, contemplate dall’art. 12 del d.lgs. n. 503/92, ciò, in riferimento alla quota B. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame dell’Inps, ha ritenuto che la decadenza cd.mobile si applicasse anche alle prestazioni pensionistiche oggetto di causa, riconosciute prima della novella dell’art. 47 intervenuta con il DL 98/11, per i ratei pensionistici maturati fino al triennio precedente alla domanda giudiziale; per il resto confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo. Franco Branciaroli ha resistito con controricorso. All’esito dell’adunanza camerale il collegio ha riserva to il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il ricorso, l'istituto previdenziale denuncia la violazione dell'art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per averela Corte d'appello erroneamente ritenuto che il massimale pensionabile di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 19 71 non fosse applicabile nel calcolo della quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo.

Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS” (Cass. n. 36056del 2022 e n. 24245 del 2023 ) .

A tale orientamento va data necessaria continuità, tenendo conto delle condizioni di maggior favore di cui usufruisce il pensionato, rispetto alla generalità degli assicurati presso l’Inps. Manifestamente infondata è poi la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte controricorrente che sostiene che l'interpretazione del d. lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8 adottata da questa Corte sarebbe in contrasto con la legge delega (art. 2, comma 22, lett. a n. 335/95), laddove prevede, come criterio direttivo, la "commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti".

L'interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire. Nelle sentenze sopra richiamate si è ricordato che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), la Corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 2008 ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, "purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della Costituzione" (punto 2 del Considerato in diritto).

E’ stato ricordato che la Carta fondamentale non richiede una "necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate", in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n. 173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la "commisurazione" delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla l. n. 335-95, art. 2, comma 22 lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di "necessaria corrispondenza" cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta.

Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n. 202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in "un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di tal ché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce" (punto 3 del Considerato in diritto).

La questione di legittimità costituzionale sollevata risulta, pertanto, manifestamente infondata (cfr. in termini Cass. n. 21010 del 2023).In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del pr