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Ordinanza — n. 29768/2024 — snciv Generato dall'IA

INPS pension appeal dismissed; contributory option exercised after law change cannot retain old access rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29768/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed INPS's cassation appeal against a lower court ruling that granted Maria Quattrocchi a contributory pension. The applicant had chosen the contributory regime after the law strictly limited access to the mixed system. The court held that exercising this option post-change could not retroactively preserve the more favorable pre-change access requirements.

Regesto Legislator

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Art. 24, d.l. n. 201/2011; Art. 22, d.l. n. 95/2012: An option for a contributory pension liquidation exercised after the restrictive amendment cannot allow the applicant to maintain the more favorable access regime valid prior to the legislative changes.

Parole chiave

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pension contributory regime access requirements restriction tempus regit actum principle derogatory provisions interpretation INPS pension appeal accredito di vecchiaia diritti a pensione regime pensionistico

Disposizioni normative citate

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Art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011)
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), dell’art.
Art. 22, d.l. n. 95/2012 (conv. con l. n. 135/2012)
214/2011), dell’art. 22, d.l. n. 95/2012 (conv. con l. n. 135/2012), e dell’art.
Art. 1, comma 23, l. n. 335/1995
135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31334 del 2022
in tal senso Cass. n. 31334 del 2022 e succ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24717-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro QUATTROCCHI MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FAUSTO GAETANO GIULIANA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 264/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 307/2017;

Oggetto Pensione di vecchiaia in deroga, opzione per il regime contributivo R.G.N.24717/2019 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.6.2019, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Maria Quattrocchi il diritto di conseguire la pensione di vecchiaia secondo il regime contributivo con decorrenza dal 1°.11.2015; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Maria Quattrocchi ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che il Pubblico ministero ha depositato memoria, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), dell’art. 22, d.l. n. 95/2012 (conv. con l. n. 135/2012), e dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur avendo esercitato l’opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo solo in data 3.7.2013, l’intimata avesse diritto a fruire dei requisiti di accesso al trattamento di vecchiaia previsti per le pensioni c.d. contributive, ancorché alla data dell’esercizio dell’opzione fosse già in vigore l’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., che al comma 7 ha soppresso la possibilità che l’opzione medesima comporti l’estensione all’optante dei requisiti per l’accesso alla pensione propri del regime contributivo, facendo salva solo l’applicazione delle modalità di calcolo della pensione vigenti in quel regime; che il motivo è fondato; che, al riguardo, va premesso che l’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, ha previsto in forma generale che per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatorie e alle forme sostitutive ed esclusive, che alla data del 31.12.1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione venga determinata con il c.d. sistema misto, risultante dalla somma “della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” e “della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”; che il successivo comma 23 del predetto art. 1 aveva inoltre previsto, per quanto qui rileva, che ai lavoratori di cui al comma 12 “è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19 [id est la pensione di vecchiaia], a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”; che l’inciso “ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19” è stato successivamente abrogato dall’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), derivandone logicamente il venir meno dalla sua entrata in vigore della possibilità di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema contributivo usufruendo (anche) dei precedenti e più favorevoli requisiti di accesso alla prestazione; che, nel caso di specie, risulta accertato che l’odierna intimata presentò domanda di opzione per la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema contributivo in data 3.7.2013, nel pieno vigore della modifica apportata dall’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., all’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, cit.; che non rileva in contrario la circostanza che sia i commi 14-15 dell’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., sia il successivo art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012 (conv. con l. n. 135/2012), abbiano previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso edi regime delle decorrenze vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, cit., continuassero a trovare applicazione nei confronti di particolari categorie di lavoratori, tra cui coloro che – come l’odierna intimata – fossero stati autorizza ti alla prosecuzione volontaria della contribuzione e avessero perfezionato i requisiti d’accesso al pensionamento nel periodo compreso tra il 24° e il 36° mese successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, cit., essendo incontroverso che, a tale data, l’intimata non aveva ancora optato per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo e, potendo accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le regole proprie del sistema misto, la prosecuzione volontaria della contribuzione non le avrebbe comunque consentito di conseguire la pensione entro il termine previsto dalle norme dianzi cit.; che il diverso avviso espresso nella sentenza impugnata, come ben colto da parte ricorrente, finirebbe per trasformare l’opzione per il regime contributivo in un mezzo per conseguire ex post una deroga al più restrittivo regime di accesso alla pensione introdotto dal d.l. n. 201/2011, in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui le disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 e succ. mod. e integraz. debbono interpretarsi in senso necessariamente restrittivo, trattandosi di eccezioni ad una regola prevista per garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti dell’Unione europea in termini di vincoli di bilancio, stabilità economico-finanziaria e rafforzamento della sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo (cfr. in tal senso Cass. n. 31334 del 2022 e succ. conf.); che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“in considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actume dell’interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011) e succ. mod. e integraz. (tra cui, in specie, l’art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, conv. con l. n. 135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte dell’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., non può consentire all’optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 201/2011, cit.”; che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione;

P. Q. M.La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appe