Ordinanza — n. 29766/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 18632-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro LAVANDERIA KOMET S.R.L.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 c.p; Ordinanza — n. 29766/2024 — snciv · Corte di Cassazione: LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.12.2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Lavanderia Komet s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Cremona le aveva intimato di pagare all’INPS somme per contributi dovuti dalla subappaltatrice C.S.A. Società Cooperativanel periodo giugno 2006- febbraio 2008; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Lavanderia Komet s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che C.S.A.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18632-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro LAVANDERIA KOMET S.R.L.
UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RUFINI, rappresentata e difesa dall'avvocato VALENTINA PAROLINI; Oggetto Contributi, responsabilità solidale committente per debiti subappaltatore R.G.N.18632/2019 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC -controricorrente – nonchè contro C.S.A SOCIETA' COOPERATIVA; -intimata - avverso la sentenza n. 405/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/12/2018 R.G.N. 417/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.12.2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Lavanderia Komet s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Cremona le aveva intimato di pagare all’INPS somme per contributi dovuti dalla subappaltatrice C.S.A. Società Cooperativanel periodo giugno 2006- febbraio 2008; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Lavanderia Komet s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che C.S.A.
Società Cooperativaè rimasta inatimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003 (così come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e poi dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006), nonché dell’art. 11, prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che dovessero escludersi dall’obbligazione solidale del committente i contributi dovuti dal subappaltatore anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, a norma del quale “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ei contributi previdenziali dovuti”; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali deve considerarsi quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione, con la conseguenza che deve applicarsi la disciplina della responsabilità del committente estesa ai debiti del subappaltatore, secondo la formulazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come modificato dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, ogni qualvolta si controverta di contributi dovuti su prestazioni lavorative svolte successivamente all’entrata in vigore della legge ult. cit. (1.1.2007: così Cass. n. 34982 del 2021); che non inducono a ripensamenti i rilievi critici svolti da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., dovendo ribadirsi che il principio di irretroattività delle leggi, mentre esclude che la nuova legge possa essere applicata a rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore e a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, comporta invece che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi cioè dal collegamento con il fatto che li ha generati (così da ult.
Cass.n. 25323 del 2024); che l’evento cui è collegata la responsabilità solidale non va nella specie individuato nella stipulazione del contratto di appalto tra l’odierna controricorrente e l’appaltatrice Williams Italia s.r.l., di cui C.S.A. Società Cooperativa era subappaltatrice, ma – in armonia con quanto affermato da Cass. n. 34982 del 2021, cit. –nel rapporto contrattuale già in essere e nell’esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti del subappaltatore, che costituisce il fatto generatore dell’obbligo retributivoe contributivo, specie ove si consideri che l’art. 29 cit. costituisce una disposizione volta a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, qualunque sia il livello didecentramento (così già Cass. n. 25172 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa co