Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29764/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim against ASL for social security contributions, ruling only doctors and capital companies pay, not general professional associations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29764/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Arenella S.R.L. and Pennino against the ASL Napoli 1 Centro regarding unpaid social security contributions. The lower court had ruled that the professional association was liable for the integrative contribution based on the reciprocal relationship with the health service. The Supreme Court clarified that the specific statutory provision imposing this obligation applies exclusively to medical and dental societies and capital companies, explicitly excluding other professional figures and associations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 39 legge 24 agosto 1992 n. 243; Art. 4 Regolamento ENPAB: The obligation to pay the integrative contribution applies exclusively to medical and dental societies and capital companies, excluding other professional figures and associations from liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions professional associations ASL liability ENPAB regulations contributory obligation medical societies capital companies contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 39 legge 24 agosto 1992 n. 243
502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal d.lgs.
Art. 4 Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza dell'Ente Nazionale Previdenza e assistenza a favore dei Biologi
103 del 1996, dell’art. 4 del Regolamento dell’ENPAB e della legge n.
Art. 4 comma 40 legge 24 agosto 1992 n. 243
103 del 1996, dell’art. 4 del Regolamento dell’ENPAB e della legge n.
art. 378 c.p
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
art. 2909 c.c
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 04/02/2021 n. 2669
Cass. 13/07/2011 n. 15421
Cass. 30/01/2020 n. 2236
Cass. 2850 del 2020
Ordinanza n. 31157 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 11451-2019 proposto da: ARENELLA S.R.L., (già ARENELLA S.N.C. DI MASI ANNAMARIA C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, PENNINO DOMENICO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO; -ricorrenti - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell'avvocato ANGELO BONITO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro E.N.P.A.B. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI BIOLOGI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA Oggetto Contributo integrativo ENPAB R.G.N.11451/2019 Cron.

Rep. Ud.15/05/2024 PU CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6373/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 3975/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO; udito l'avvocato ANGELO BONITO.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da Centro Arenella s.n.c. di Masi Annamaria C. e da Pennino Domenico i quali avevano chiesto la condanna della ASL Napoli 1 Centro al pagamento della somma di € 5.052,03 per quanto dovuto al Pennino per il mancato versamento del contributo integrativo maturato sulle prestazioni relative al periodo gennaio 2008-dicembre 2012 oltre svalutazione monetaria ed interessi legali. 1.1. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che in base all’art. 8 del d.lgs n. 103 del 1996 ed all’art. 4 del Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza dell’Ente Nazionale Previdenza e assistenza a favore dei Biologi il contributo integrativo grava sul biologo iscritto all’Ente e se fa parte di un’associazione professionale su questa, con applicazione della maggiorazione dovuta quale socio ex art. 4 punto 2 del Regolamento.

Quanto ai rapporti tra l’associazione e la ASL che beneficia dell’attività la Corte, tenendo conto del rapporto sinallagmatico retribuzione-contribuzione, ha escluso il diritto a ripetere le somme a titolo di contributo integrativo dalla ASL.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la s.n.c. Arenella di Masi Annamaria C. ed il dott. Domenico Pennino con due motivi. Sia l’Azienda Sanitaria Napoli Centro che l’E.N.P.A.B. hanno resistito con tempestivo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che ai periodi oggetto della presente controversia non fosse applicabile il giudicato formatosinella causa, di identico contenuto e tra le stesse parti , avente ad oggetto il contributo integrativo relativo ad altre annualità (fino al 2007) tenuto conto del fatto che nessuna modifica era medio termine intervenuta 4.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione o falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, degli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 103 del 1996, dell’art. 4 del Regolamento dell’ENPAB e della legge n. 243 del 2004. Sostiene che,se la prestazione di biologo è erogata in forma associata o societaria, il contributo integrativo è dovuto da chi si avvale della prestazione; viene calcolato come percentuale dei corrispettivi conseguiti dalla società e commisurato alla quota di partecipazione agli utili spettanti all’iscritto.

Èriscosso direttamente dall’associazione o società ed è dovuto anche se non concretamente percepito dal debitore (fruitore della prestazione) e comunque da quest’ultimo sempre ripetibile. Tanto premesso ritiene che nel caso di prestazione resa in regime di convenzione fruitore sia la ASL con la quale vige il rapporto di convenzionamento e dunque sarebbe legittima la richiesta avanzata.

5. Il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato prioritariamente poiché attiene al fondo dell’esistenza del diritto alla ripetizione oggetto della presente controversia, è fondatoe deve essere accolto. 5.1. Con riguardo all’obbligo per la ASL di procedere al pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL, ed espletate da biologi iscritt i all'ENPAB e associat i in società di persone (nella specie il Laboratorio Arenella s.n.c.), va ricordato che con l’ordinanza n. 41024 del 2021 si è ritenuto chetenuto al pagamento dei contributi previdenziali integrativi è il soggetto che si giova della prestazione professionale e dunque, nella specie, l'Asl con la quale era stata stipulata la convenzione. 5.2.

L 'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolosocio o associato iscritto all'ente" e determina , quindi , la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazioneaffidando alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. 5.3. L 'obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste in ogni caso di attività del professionista, sia che questa eroghi direttamente la prestazione, sia nel caso in cui la stessa venga erogata attraverso una associazione di cui il professionista sia associato. 5.4.

I l soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è sempre quello che si giova della prestazione professionale, sia questo la ASL come nel caso in esame ovvero altro beneficiario della stessa. 5.5. Il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999, art.

13) ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento. 5.6. Vero che con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata la legge23 agosto, n. 243, all'art. 1, comma 39 ha previsto che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale».

Ma si tratta di una norma che riguarda i medici e odontoiatri ovvero società di capitali, e che invece non si applica ad altre figure professionali o società di persone, come nella specie, cui del resto non può estendersi, stante il suo carattere eccezionale. 5.7. Del resto, il successivo comma 40 prevede che «restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone», in tal modo confermando il carattere eccezionale della disposizione derogatoria, prevista solo per medici e odontoiatri (cfr.

Cass.04/02/2021 n. 2669) e, per altro verso, le società di capitali (su cui v. Cass.13/07/2011 n. 15421 ). 5.8. Nella stessa direzione, la successiva ordinanza (n. 31157 del 2022)che in un caso analogo ha ribadito che con l'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, si prevede , quanto al contributo integrativo,che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente" determinandosi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione, e si affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. 5.9.

Ancora una volta si è ribadito che soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto (da individua rsi nella ASL con il quale vige il rapporto di convenzionamento) (conformi Cass. 30/01/ 2020 n. 2236 ed anche la successiva n. 2850 del 2020) ricordando che si tratta di disciplina dell'obbligazione contributiva relativa al rapporto assicurativo obbligatorio inderogabile , rispetto alla quale non assum e rilevanza il dato che la pretesa fatta valere dagli originari ricorrenti sia ancorata anche agli obblighi derivanti dalla convenzione intercorsa tra le parti.

6. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che esaminerà nuovamente la controversia alla luce dei principi esposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la senten