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Ordinanza — n. 29759/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses civil fines for late social security registration due to a new Constitutional Court ruling on legal reliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29759/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil fines for late social security registration inadmissible following a Constitutional Court decision invalidating the relevant statutory provision. While the appellant remained obligated to register with the separate management, the court ruled that no fines were due for the period prior to the new law's entry into force. This outcome was based on the principle of legitimate reliance established by the Constitutional Court, which protected the appellant's expectation of exemption from penalties.

Regesto Legislator

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Art. 18 comma 12 del d.l. n. 98/2011; Art. 3 Cost.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding the exemption from civil fines for professionals like engineers creates a binding rule that fines for periods preceding the new law's enactment are void due to the protection of legitimate reliance.

Parole chiave

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Constitutional Court ruling legitimate reliance protection social security registration civil fines exemption legal certainty principle separate management INPS procedural reliance interest esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 12 del d.l. n. 98/2011
22056del 2023 questa Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 comma 12 del DL n.
Art. 3 Cost.
111/11)con riguardo all’art. 3 Cost. nella parte in cui non è previstoche gli ingegneri e gli architetti (così come ritenuto per gli avvocatida Corte cost.
Art. 136 Cost.
17970 2022) che alla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale consegue che - in base all'art. 136 Cost. in combinato disposto con la leggen.
Legge n. 87/1953, art. 30
87 del 1953 art. 30 – l’ art.
art. 3 Cost
111/11)con riguardo all’art. 3 Cost.
art. 136 Cost
17970 2022) che alla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale consegue che - in base all'art. 136 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 55/2024
Corte Costituzionale n. 104/2022
Cassazione n. 17970/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26314-2017 proposto da: CAPUANO LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MARTUCCI (Studio CFS LEGAL), rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto Contributi gestione separata R.G.N.26314/2017 Cron.

Rep. Ud.18/10/2024 CC avverso la sentenza n. 673/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 554/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del 29.6.2017 n. 673, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, per quanto ancora d’interesse, ha dichiarato l'obbligo di Luca Capuano di iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all'attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente e, nel rigettare l'eccezione di prescrizione dei contributi dovuti, relativi all'anno 2009, ha dichiarato altresì dovuto il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.

Avverso tale pronuncia, Luca Capuano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico complesso motivo di censura, illustrato da memoria, con il quale ha variamente contestato la sussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'INPS ha resistito con controricorso. Il pubblico ministero ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 22056del 2023 questa Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11 (conv. con modificazioni nella legge n. 111/11)con riguardo all’art. 3 Cost. nella parte in cui non è previstoche gli ingegneri e gli architetti (così come ritenuto per gli avvocatida Corte cost. n. 104 del 20 22) - che non possono iscriversi all’Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21 della legge n. 6 del 19 81 e siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata costituita presso l’Inps- siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore della normasopra indicata.

La Corte costituzionale , con sentenza n. 55 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 comma 12 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111 (in conformità a C. Cost. n. 102/22) e quindi la causa è stata nuovamente fissata la decisione per l’odierna adunanza e all’esito della camera di consiglio il Collegio ha riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che: Con l'unico motivo di censura, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), 21, l. n. 6/1981, e 1, d.lgs. n. 103/1996, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che egli dovesse iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all'attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, nonostante che per tale attività fosse già tenuto a versare all'INARCASSA il contributo integrativo.

Rileva il Collegio che questa Corte ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso I'INPS. La ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (così, tra le più recenti, Cass. nn. 5826 del 2021, 20288 del 2022 e 10286 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018).

Tanto premesso deve però essere escluso l’obbligo del pagamento delle sanzioni alla luce di quanto affermato d a lla Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 2024. Ed infatti il giudice delle leggi ha richiamato quanto già affermato con la sentenza n. 104 del 20 22 con la quale, per quanto qui interessa, era stato escluso che fossero dovute sanzioni per le annualità di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata -per gli avvocati iscritti all’Albo professionale, ma non alla Cassa di previdenza forense - precedenti all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 18 comma 12 del d.l. n. 98del 2011 convertito con la legge n. 111 del 2011.

Con tale disposizione, infatti , era stato chiarito che sussisteva l’obbligo d i iscrizione alla Gest ione separata per i professionisti che, pur non iscritti alla Cassa d’appartenenza, avevano svoltocon abitualità l’esercizio della professione. Rileva il Collegio che, al pari di quanto già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 17970 del 20 22 ) con riguardo agli avvocati del libero foro- non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, ma tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps- per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12 del d.l. n. 98 del 2011 convertito in leggen. 111 del 2011 con la citata sentenza n. 55 del 2024 anche gli ingegneri earchitetti non iscritti alla c.d.

Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, sono esonerati dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore della norma di interpretazione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che “l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell'ambito applicativo della disposizione interpretata, anteriormente all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).

Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sìlibero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza» (sentenza n. 104 del 2022).” (Corte Cost. n. 55 del 2024). In sostanza relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, l’esonero dalle sanzioni civili soddisfa “ l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai suddetti professionisti, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della disposizione interpretata e quella della disposizione interpretativa.” Tanto premesso va qui ribadito (cfr.

Cass. 17970 2022) che alla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale consegue che - in base all'art. 136 Cost. in combinato disposto con la leggen. 87 del 1953 art. 30 – l’ art. 18 comma 12 del d.l. n. 98 del 2011 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e la norma incostituzionale è cancellata dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti. Per l’effetto, nella presente fattispecie , essendo la questione prospettata relativa all'entità delle sanzioni civili riferite all'anno 2009, antecedente quindi l’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 (conv. i n legge n. 111 del 2011) , nulla è dovuto per sanzioni.

Ne consegue che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamentidi fatto , e pur confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte del ricorrente va dichiarato che nulla è dovuto invece per sanzioni civiliin relazione ai contributi oggetto di causa. Le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale cui la presente pronuncia ha dato attuazione. In considerazione dell'esito del giudizio, poi, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, dichiara che parte ricorrente non tenuta a corrisponderele sanzioni civili per l’