Cassation court dismisses pensioner's appeal, ruling INPS request for 2008 overpayment was timely filed in 2010.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the pensioner's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to deny her claim for overpayment recovery. The court held that the INPS request filed in September 2010 was timely because the agency learned of the 2008 income through the 2009 tax declaration, not from the income year itself. Consequently, the statutory deadline for verification had already expired before the request was made, and the appeal was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 2, legge nr. 412 del 1991; The request for recovery of an overpayment is timely if the administrative body becomes aware of the income through subsequent tax declarations, rather than being limited to the calendar year of the income.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15399-2019 proposto da: GRASSO ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3927/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 2421/2015; Oggetto Indebito pensionistico Art. 13, comma 2, legge nr. 412 del 1991 Verifica annuale R.G.N.15399/2019 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. l a C orte di appello di Roma ha conferma to la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda dell’odierna ricorrente di accertamento negativo dell’ indebito INPS , in relazione al trattamento pensionistico percepito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 eil 30 novembre 2010;
2. per quanto di maggiore rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha rileva to come l a somma richiesta in r ipetizione , con nota del 21 settembre 2010, fosse tempestiva anche per i redditi più remoti dell'anno 2008. L’anno entro il quale l’Ente può procedere alla verifica della situazione reddituale, di cui all’art. 13, comma 2, della legge nr. 412 del 1991, decorre, infatti, dal momento in cui il reddito vadichiarato e messo nella disponibilità di conoscenza dell’INPS e non, come vorrebbe sostenere la parte privata, dall’anno di produzione dello stesso. L’INPS era venuto a conoscenza di redditi da lavoro dipendente, con variazione del la situazione degli anni precedenti, con la compilazione della dichiarazione dei redditidel 2009 e, pertanto, la richiesta del 2010 era intervenuta nel termine di legge;
3. avverso la decisione ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con quattro motivi, illustrati con memoria;
4. ha resistito, con controricorso, l’INPS ;
5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.CONSIDERATO CHE:
6. c on il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 della legge nr. 88 del 1989 , deducendosi, in estrema sintesi, l’assenza di dolo;
7. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge nr. 412 del 1991, per avere la Corte giudicato tempestiva la richiesta di restituzione in relazione ai redditi dell’anno 2008. Deduce la parte ricorrente che il termine della presentazione dei redditi relativi al 2008 era fissato al 31 maggio 2009; pertanto la richiesta dell’Istituto, successiva al 31 maggio 2010,era comunque tardiva;
8. c on il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 6, lett. c, del DL nr. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge nr. 122 del 2010.Parte ricorrente, in via subordinata, sostiene che , argomentando a contrario dall’affermazione della Corte di appello secondo cui, dall’entrata in vigore dell’art. 13 cit., il pensionato assolve i propri oneri informativi verso l’INPS con la semplice presentazione della dichiarazione dei redditi «la richiesta di restituzion e relativ a all'indebito del 2010 (sarebbe) illegittima e infondata»;
9. c on il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp att. cod.proc.civ. Per la ricorrente, pur non sussistendo le condizioni per l’esenzione dal pagamento delle spese, il giudice di appello avrebbe potuto compensarle;10.ragioni di priorità logica e giuridica impongono di anteporre l'esame delsecondo motivo, con assorbimento delle censure di cui al primo ed al terzo motivo; 11.il nucleo centrale della motivazione risiede nella sussunzione della fattispecie concreta all’ipotesi disciplinata dall’art. 13, comma 2, della leggenr. 412 del 1991, secondo cui l'I.N.P.S. « procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»; 12.nell’esaminare la ratio della disciplina, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che , tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale»(Corte Cost. nr. 166del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.); 13.si è poi precisato c he « la questione attinente alle modifiche reddituali» di cui l'ente previdenziale v iene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appart iene «all’ambito degli errori INPS» e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della «non ripetibilità» di cui all’art. 13 , comma 1 , «soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2» (così Cass. nr. 3802 del 2019); 14.sulla base di tale premessa, va esaminato il caso di specie.
La questione si è posta principalmente per le somme versate in eccesso nel 2008. Con argomentazione decisiva, i giudici territoriali hanno ritenuto che «l’anno» per l’attività di verificadecorresse dal momento in cui l’ I stituto era venuto a conoscenza dei redditi relativi all’anno 2008. Il momento di conoscenza era quello della presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, il 31 maggio 2009. La richiesta di recupero del 2010era tempestiva; 15.la parte privata critica il ragionamento decisorio , assumendo che l’anno era compiuto al 31 maggio 2010 e che quindi il recupero, richiesto con nota del 21 settembre 2010, era illegittimo; 16.le censure sono infondate; 17.per la Corte, l’art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che «l'INPS deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito» (Cass. nr. 3802 del 2019); 18.si è ulteriormente specificato che « entro l’anno successivo» l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato- e non già provvedere all'effettivo recupero dell’importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021) ; 19.in applicazione di tali principi, la Corte ha, per esempio, giudicato tempestiva la richiesta di restituzione inoltrata ad ottobre 2006, in relazione a un indebito del l’anno 2004, accertato nel 2005 , in esito alla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio del lo stesso anno.
Il termine ultimo per procedere al controllo spira va, infatti, il 31 dicembre 2006 ( in termini, Cass. nr. 3802 del 2019); 20.pertanto, tornando a lla fattisp e cie concreta , l’ indebito dell’anno 2008, conosciuto nel 2009 - a seguito de lla dichiarazione dei redditi-e richiesto in restituzione nel corso del 2010, è dunque ripetibile. La decisione della Corte di appello si sottrae ai rilievimossi; 21.per quanto innanzi, restano assorbite le tematiche introdotte con gli ulteriori motivi ed ogni altra questione prospettata con il controricorso;
è sufficiente, in estrema sintesi, rimarcare, da un lato, che non viene in rilievo la fattispecie delineata dall’art. 13, comma 1, dellalegge nr. 412 del 1991 e, dall’altro,che il giudizio di tempestività della richiesta, espresso in relazione all’indebito del 2008, vale, a maggior ragione , per la richiestaformulata in relazione agli anni successivi; 22.il quarto motivo è inammissibile; 23.la Corte di appello ha regolato le spese, in base al principio di soccombenza;
24. in tema di spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimità è diretto solamente ad evitare che sia violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (per tutte, v. Cass. nr. 26912 del 2020); la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà. Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (tra le tante, Cass. nr. 11329 del 2019;
Cass. nr. 24628 del 2023);25.in conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di legittimità si compensano tra le parti in ragione del fatto che gli interventi nomofilattici si sono consolidati in epoca successiva alla proposizione del giudizio; 26.sussistono, invece , i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorsoe compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello