Cassation court allows Inps appeal, ruling late notification proof valid for prescription interruption under Art. 421 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the Inps appeal against the Second Instance judgment regarding a payment notice for unpaid contributions. The appellant argued that the lower court failed to consider documentary proof of notification produced by the concessionary agent, despite the agent's late appearance. The Court held that the judge must ex officio verify prescription interruption based on available evidence, rendering the late production of such proof admissible and sufficient to interrupt the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416, co. 2; Art. 421; Art. 437 c.p.c.: The judge must ex officio ascertain the interruption of the limitation period based on documentary evidence produced by the concessionary agent, even if the agent's appearance in the proceedings was tardy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2747-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; -ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.,(già SERIT SICILIA S.P.A.) Agente della riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA GAGGIANO 39, presso lo studio dell'avvocato MARIA FONTI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO AMATO; -controricorrente- nonchè contro NOCIFORA MARIA; -intimata - Oggetto Opposizione cartella pagamento R.G.N.2747/2019 Cron.
Rep. Ud.12/06/2024 CC avverso la sentenza n. 431/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 270/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Messina riformava parzialmente la pronuncia di primo grado e accoglieva in parte l’opposizione proposta da Nocifora Maria av verso un a cartella di pagamento,e successiva intimazione , emessa dall’Inps e notificata dal concessionario Riscossione Sicilia s.p.a. avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi.
Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che il credito fosse prescritto non risultando provata l’interruzione della prescrizione. Gli atti di notifica della cartella di pagamento erano stati prodotti nel giudizio di primo grado in allegato ad una memoria di costituzione, ma la costituzione di Inps e del concessionario erano tardive. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Resiste con controricorso Riscossione Sicilia s.p.a., cui è succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre è rimasta intimata Nocifora Maria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione falsa applicazione degli artt.416, co.2, 421 e 437 c.p.c. per non avere la Corte considerato la prova dell’avvenuta notifica prodotta documentalmente dal concessionario, sebbene costituitosi tardivamente. Il motivo è fondato. L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall’art.421 c.p.c. (Cass.16542/10 tra le tante). Questa Corte, in caso analogo al presente, ha affermato che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell’atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, a i sensi dell’art.421 c.p.c., l’accertamento dell’intervenuta interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (Cass.14755/18; v. anche Cass.23518/19).
La sentenza non si è attenuta ai suesposti principi e va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione per i cons