Cassation court dismisses appeal regarding unauthorized photographer fees, upholding lower court's jurisdiction and prescription findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Giuseppe Nicoletti's appeal against the Second Instance Court's decision confirming the partial payment of unauthorized photography fees. The appellant argued that the administrative act was void due to lack of authorization and that prescription issues were not properly addressed by the appellate court. The court dismissed these claims, ruling that the administrative act was valid, the statute of limitations had not expired, and the factual findings regarding the professional nature of the work were supported by the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 5; Art. 115 c.p.c.: The appellate court's confirmation of first-instance factual findings on professional activity and prescription bars new arguments based on evidentiary review or procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10673-2019 proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BISSATTINI ALESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO CUTRERA; -ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SE.RI.T.SICILIA S.P.A.) Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BALISTRERI; -controricorrente- nonchè contro ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Ufici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.12;
Oggetto Art.53 d.lgs. n.165/01 R.G.N.10673/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC -resistente con mandato- avverso la sentenza n. 450/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/12/2018 R.G.N. 327/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta da Nicoletti Giuseppe avverso una cartella di pagamento emessa dall’amministrazione datrice di lavoro, ovvero l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e notificata dal concessionario Riscossione Sicilia s.p.a., avente ad oggetto il pagamento dei compensi percepiti da Nicoletti per la sua attività di fotografo non autorizzata.
Riteneva la Corte che la giurisdizione fosse del giudice ordinario e non della Corte dei Conti; che la pretesa non fosse prescritta, in quanto era passata in giudicato interno la statuizione del giudice di primo grado, non impugnata con l’atto d’appello, che affermava il termine decennale della prescrizione e la valenza interruttiva della notifica della cartella esattoriale. Nel merito, la Corte riteneva che l’attività di fotografo fosse svolta in modo professionale, non avesse natura artistica, e quindi dovesse essere autorizzata dall’Assessorato, non rilevando alcun tacito assenso dell’ente.
Il relativo importo – pari ai compensi percepiti – non era stato contestato dall’appellante,se non per quanto riguardava gli onesi accessori, masul punto il giudice di primo grado aveva condannato al pagamento dei compensi al netto degli accessori.Avverso la pronuncia, Nicoletti Giuseppe ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria. L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana resiste senza svolgere attività difensiva ma solo riservandosi di partecipare all’udienza di discussione, mentre Riscossione Sicilia s.p.a. resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Nicoletti Giuseppededuce nullità ed illegittimità della sentenza per difetto di giurisdizione ai sensi degli artt.37 c.p.c. e 53, co.7 bis d.lgs. n.165/01, in quanto l’amministrazione regionale non aveva svolto alcuna pretesa verso il ricorrente e dunque la giurisdizione apparteneva alla Corte dei Conti. Con il secondo motivo di ricorso, Nicoletti Giuseppe deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2945, 2946, 2953 c.c. Argomenta di aver appellato in ordine al termine di prescrizione, quinquennale anziché decennale, e che la notifica della cartella esattoriale era inesistente e quindi non poteva avere valenza interruttiva della prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso, Nicoletti Giuseppe deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero l’omessa considerazione da parte della Corte delle note conclusive finali d’appello, ove si trattava la questione della prescrizione decennale e della inesistenza della notifica della cartella e dunque la mancata interruzione della prescrizione.Con il quarto motivo di ricorso, Nicoletti Giuseppe deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115 c.p.c., 2697 c.c. e 53, co.6 d.lgs. n.165/01. La Corte avrebbe travisato le risultanze probatorie documentali, dalle quali emergeva che l’amministrazione aveva dato il consenso all’attività fotografica, che essa veniva svolta in modo occasionale, e dunque non richiedeva l’autorizzazione dell’ente datore di lavoro, e che trattavasi di attività a connotazione artistica.
Con il quinto motivo di ricorso, Nicoletti Giuseppe deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la contestazione all’entità delle somme portate dalla cartella esattoriale, come svolta anche con l’atto d’appello. Il primo motivo è infondato. Questa Corte, pronunciando a sezioni unite (Cass. S.U. 3872/23), ha affermato che la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste solo ove agisca la Procura della Corte dei Conti; quando invece agisca l’amministrazione datrice di lavoro per far valere il de b ito di natura sanzionatoria del dipendente a riversare i compensi percepiti per l’attività extralavorativa non autorizzata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Nel caso di specie, avvalendosi del concessionario, l’Assessorato Regionale ha fattovalere tale credito consacrandolo nella cartella di pagamento, avente natura di titolo esecutivo (tra le tante, v. Cass.31560/22). La cartella, diversamente da quanto argomenta il motivo, veicola dunque la pretesa creditoria fatta valere dell’ente in via stragiudiziale. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili.La sentenza d’appello afferma che non erano state impugnate con l’atto di gravame e dunque erano passate in giudicato interno, le due affermazioni rese dal giudice di primo grado circa il termine decennale della prescrizione e il valore interruttivo della notifica della cartella di pagamento.
Il secondo motivo, in modo non autosufficiente, si limita ad affermare che l’atto d’appello censurava entrambi i profili, ma non riporta specificamente il contenuto dell’atto d’appello né lo ritrascrive. Quanto poi all’omessa considerazione da parte della Corte delle note difensive finali depositate in appello, va sottolineata l’irrilevanza della questione, posto che il giudicato è impedito solo dal gravame contenuto nell’atto d’appello, mentre le note finali non possono contenere censure nuove mai proposte in precedenza. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia un travisamento del materiale istruttorio documentale.
Il motivo non fa altro che censurare il modo in cui la sentenza d’appello ha condotto il proprio accertamento di fatto sulla professionalità, abitualità protratta per anni, e non originalità/creatività dell’attività di fotografo svolta per matrimoni e campagne pubblicitarie. Tale accertamento di fatto si basa sulle risultanze probatorie acquisite, e già valutate dal giudice di primo grado. In particolare, trattandosi di c.d. doppia conforme, avendo la Corte d’appello motivato sull’accertamento di fatto desunto dagli stessi elementi considerati dal giudice di primo grado, il motivo è inammissibile.
Occorre aggiungere che la censura di violazione dell’art.115 c.p.c. non può porsi quando si denunci una erronea considerazione del materiale istruttorio, in tal caso potendosi solo ricorrere per il vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20); vizio però precluso in questa sede dalla presenza di doppia pronuncia conforme. Il quindi motivo è inammissibile. A differenza di quanto dedotto nel motivo, la Corte d’appello ha dato conto della discrasia tra le somme dovute come conteggiate nel verbale di accertamento, e le maggiori somme portate dalla cartella di pagamento, e ha confermato l’annullamento parziale della cartella dichiarato dal primo giudice limitando la pretesa ai soli compensi al netto degli onesi accessori.
Il motivo si mostra del tutto generico sul punto, non proponendo alcuna specifica censura all’argomento della Corte, ma limitandosi a richiamare le difese già svolte nei gradi di merito e che la sentenza dà atto di aver tenuto presente laddove ha esposto il contenuto del motivo d’appello. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. non si deve pronunciare sulle spese di lite poiché l’opposizione riguarda solo motivi riferibili al merito della pretesa contributiva e non al procedimento di riscossione, l’unico rispetto al quale è legittimato passivo il concessionario (Cass.
S.U. 7514/22), sicché la notifica del ricorso deve ritenersi effettuata a meri fini di litis denuntiatio (nello stesso senso