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Ordinanza — n. 29592/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes INPS decree for low legal fees, ordering new calculation under updated DM 147/2022 rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's decree regarding the liquidation of legal fees due to their violation of minimum statutory parameters. The applicant argued the tribunal failed to apply the correct tariff tables, while the INPS contested the claim. The court ruled that the professional performance was completed under the new tariff regime, necessitating a recalculation of the fees to the updated minimums.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; D.M. 55/2014; D.M. 147/2022: When a legal proceeding concludes under new tariff regulations, the professional fees must be liquidated according to the current parameters, even if the work began under the old regime, provided the performance is deemed completed at the time of the new law's entry into force.

Parole chiave

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legal fees liquidation minimum tariff parameters DM 147/2022 application professional performance completion INPS legal costs cassation quashing decree advocate remuneration prestazioni dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
37/18 e delle tabelle in esso contenute, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il tribunale aveva liquidato le spese legali in violazione dei parametri fissati dal DM n.
Art. 4 comma 1 D.M. n. 55/2014
12265/20 Rilevato che: Con decreto di omologa del 19.2.2019, il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso, ex art. 445 bis c.p.c., proposto da Sargieri Rossella, ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell’assegno mensile, ex art.
Art. 6 D.M. n. 147/2022
147/2022, che, all'art. 6, prevede che le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"; a questo proposito, secondo quanto affermato da Cass.
art. 445 bis c.p
12265/20 Rilevato che: Con decreto di omologa del 19.2.2019, il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso, ex art. 445 bis c.p.c., proposto da Sargieri Rossella, ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell’assegno mensile, ex art.
art. 2223 c.c
55/14 e del DM n 37/18, sull’inderogabilità dei parametri legali e dell’art. 2223 c.c., sull’adeguatezza del compenso, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 10454 del 2015
Cass. n. 2450 del 2023
Cass. n. 2450 del 2023), per modo che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge, per come ratione temporis previsti.
Cass. S.U. n. 17405 del 2012
Cass. n. 31884 del 2018
in tal senso anche Cass. n. 31884 del 2018) e alla stregua dell'anzidetto principio, la riforma del decreto di omologa, ancorché solo sulle spese, comporta che la prestazione professionale deve considerarsi completata all'attualità, nella vigenza dunque dei nuovi parametri (così Cass.
Cass. n. 35750/22
Cass. n. 35750/22, Cass.n.
Cass. n. 17088/24
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12265-2019 proposto da: SARGIERI ROSSELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 33, presso lo studio degli avvocati LUCA CEOLIN, MARIA CRISTINA DE ANDREIS, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 19/02/2019 R.G.N. 1310/2018;

Oggetto R.G.N.12265/2019 Cron. Rep. Ud.27/06/2024 CC udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 12265/20 Rilevato che: Con decreto di omologa del 19.2.2019, il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso, ex art. 445 bis c.p.c., proposto da Sargieri Rossella, ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell’assegno mensile, ex art. 2 e 13 della legge n. 118/71, con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori.

Avverso tale decreto, Sargeri Rossella ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura. L’INPS ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 2 e 4 D.M. 55 del 2014 e del DM di modifica n. 37/18 e delle tabelle in esso contenute, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il tribunale aveva liquidato le spese legali in violazione dei parametri fissati dal DM n. 55/14, modificato dal DM n. 37/18 e senza indicare il sistema di liquidazione adottato.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge n. 794/42 e dell’art. 13 comma 6 della legge n. 247/12 e del DM n. 55/14 e del DM n 37/18, sull’inderogabilità dei parametri legali e dell’art. 2223 c.c., sull’adeguatezza del compenso, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il tribunale aveva violato senza giustificazione e/o motivazione le tariffe professionali, alla luce dell’inderogabilità dei compensi forensi minimi. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché il tribunale non riporta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità dei compensi, stabiliti dai DD.MM. citati, senza indicare le concrete circostanze che giustificherebbero una deroga ai minimi tabellari.

I tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto strettamente connessi, sono fondati nei termini che seguono. Deve anzitutto convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, il valore della causa risulta compreso nello scaglione compreso tra Euro 5.200,00 e Euro 26.000,00, essendo consolidato il principio secondo cui, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1°, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (così Cass.

S.U. n. 10454 del 2015 e innumerevoli successive conformi). Ciò premesso, in base ai criteri vigenti al momento della liquidazione, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, andavano individuati in Euro 911,00 (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, D.M. n. 55/2014: cfr. da ult.

Cass. n. 2450 del 2023), per modo che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge, per come ratione temporis previsti. Ciò detto, il decreto, in relazione all'impugnata statuizione sulle spese, va pertanto cassato e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dovendo tuttavia applicarsi, per la liquidazione dei compensi, i parametri del D.M. n. 55/2014 per come modificati dal D.M. n. 147/2022, che, all'art. 6, prevede che le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"; a questo proposito, secondo quanto affermato da Cass.

S.U. n. 17405 del 2012, deve ritenersi "esaurita successivamente" alla entrata in vigore del decreto recante i nuovi parametri tariffari "la prestazione che, iniziata e in parte svoltasi nella vigenza della pregressa regolamentazione", si conclude nella vigenza della nuova disciplina (cfr. in tal senso anche Cass. n. 31884 del 2018) e alla stregua dell'anzidetto principio, la riforma del decreto di omologa, ancorché solo sulle spese, comporta che la prestazione professionale deve considerarsi completata all'attualità, nella vigenza dunque dei nuovi parametri (così Cass. n. 2450 del 2023, cit.).

Sulla scorta di quanto sopra, il compenso professionale va liquidato, per la fase di accertamento tecnico preventivo, in complessivi Euro 1.168,50, risultante dalla riduzione al 50% dei valori medi indicati in Euro 567,00 per la fase di studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio e Euro 1061,00 per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4 comma 1, D.M. cit. (così ancora Cass. n. 2450 del 2023, cit.), con attribuzione ai difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Tuttavia, in considerazione della modestissima entità dello scarto tra le spese dovute al momento della liquidazione operata dal Tribunale e quelle effettivamente riconosciute, va ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità (cfr.

Cass. n. 35750/22, Cass.n. 17088/24).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva. Cassa il decreto impugnato nella statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite e, decidendo nel merito, liquida le medesime in Euro 1.168,50, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Luca Ceolin e Maria Cristina De Andreis, che si sono dichiar