Cassation court allows demotion claim but dismisses mobbing argument due to lack of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the second ground regarding mobbing as inadmissible because the lower court provided complete reasoning on the issue. However, the first ground alleging demotion was accepted because the administrative body failed to address the specific claim of career degradation. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Naples for a full trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 132, 115, 116, 414, 420 c.p.c., 2697 c.c.: The court must address all distinct claims presented by the plaintiff; failure to rule on demotion when mobbing is not proven does not constitute a violation of procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35204/2019 proposto da: Antonio Berretti, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Maldonato, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Aubry 1; -ricorrente- contro Comune di Santa Marina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini 30; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Potenza, n. 306/2018, pubblicata il 14 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso il Tribunale di Sala Consilina il 14 giugno 2011, Antonio Berretti, dipendente del Comune di Santa Marina con il profilo di istruttore direttivo (ex VII qualifica funzionale), ha convenuto tale Comune, chiedendone la condanna a reintegrarlo nelle mansioni dirigenziali precedentemente svolte, relative alle materie rientranti nella competenza dell’Area Tecnica, con conseguente condanna di controparte al risarcimento dei danni provocati.
Il Tribunale di Sala Consilina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 70/2017, ha accolto il ricorso limitatamente al mancato pagamento dell’indennità di funzione. Antonio Berretti ha proposto appello. Il Comune di Santa Marina si è costituito e ha proposto appello incidentale. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 306/2018, ha rigettato entrambi gli appelli. Antonio Berretti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Santa Marinasi è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla sua domanda concernente il dedotto demansionamento, correlato all’illegittimità della delibera comunale n. 4 del 27 giugno 2007, con riguardo alla quale aveva chiesto di essere reintegrato nell’incarico dirigenziale di direzione dell’Ufficio Tecnico. Inparticolare, lamenta che la P.A. controricorrente abbia deciso solo sulla parte del giudizio concernente il mobbing. La censura merita accoglimento.Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio e dell’appello emerge che il ricorrente aveva agito lamentando non solo di avere subito delle condotte vessatorie sul luogo di lavoro, ma anche di avere patito un demansionamento.
Egli aveva chiesto al giudice, quindi, tutela contro entrambe queste distinte condotte della P.A. controricorrente. Al riguardo, la giurisprudenza tende a differenziare le vicende del mobbing e del demansionamento, con la conseguenza che la non ricorrenza dei requisiti della prima situazione non escludono il verificarsi della seconda. Infatti, la S.C. ha chiarito che, nell’ipotesi didemansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore (Cass., SU,n. 4063 del 22 febbraio 2010 ).
Ne consegue la fondatezza della doglianza. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 115, 116, 414 e 420 c.p.c. e 2697 c.c. perché sarebbe stata disattesa, con motivazione apparente, la doglianza concernente il mobbing. La censura è inammissibile. Infatti, la sentenza è motivata in maniera completa alle pagine da 5 a 8 proprio con riguardo alla tematica del mobbing, ove sono affrontate tutte le questioni rilevanti nella specie. A pagina 8, poi, la corte territoriale ha concluso espressamente che non vi era “la possibilità di ritenere sussistente il denunciato (ma non analiticamente specificato né provato dall’interessato) mobbinglavorativo”. 3)Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, inammissibile il secondo La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli,che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo ; - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio d