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Decreto — n. 29316/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29316/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29316/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11024/2024 R.G. proposto da : STELLA ALDO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA (MRNFRC75C52A192R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.902/2023 depositata il 21/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29316/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STELLA ALDO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA (MRNFRC75C52A192R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.902/2023 depositata il 21/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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rimborso delle spese tassazione delle spese spese legate all'invalidità spese di assistenza spese di sostentamento riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11024/2024 R.G. proposto da : STELLA ALDO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA (MRNFRC75C52A192R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.902/2023 depositata il 21/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della complessità delle questioni dibattute e del recente consolidarsi dei principi della Corte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;