Italian court dismisses pension capitalization appeal due to client's withdrawal, ruling the lawsuit extinguished without merits analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the litigation extinguished because the appellant formally withdrew the appeal prior to the chamber hearing. The lower courts had previously rejected the worker's request to annul pension capitalization, arguing only the spouse could challenge the act under Article 180 of the Civil Code. Since the client renounced the recourse, the court terminated the proceedings and ordered cost compensation without addressing the substantive legal arguments regarding Article 34 of Law 859/1965 or Article 112 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 L. 859/1965; Art. 112 c.p.c.: When a party withdraws their appeal before the chamber hearing, the proceedings are extinguished and costs are compensated, rendering further analysis of statutory violations unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34313-2018 proposto da: FANIN GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio degli avvocati ROBERTO CARLINO, LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 490/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2018 R.G.N. 4379/2016;
Oggetto R.G.N.34313/2018 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RILEVATO CHE: Con sentenza del 23.5.18 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 18.4.16 del tribunale di Velletri, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe, pensionato del fondo volo quale pilota, volta all’annullamento del pagamento in capitalizzazione della pensione. In particolare, ha ritenuto la corte territoriale non legittimato il lavoratore ma al più il coniuge ad impugnare la capitalizzazione richiesta per far valere il difetto di consenso del coniuge quale atto di straordinaria amministrazione ex articolo 180 codice civile.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 34 legge 859 del 65, per avere trascurato che la nullità del provvedimento di capitalizzazione può essere fatta valere anche dal pensionato. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su nullità del contratto aleatorio alla base della liquidazione in capitale, essendo la pensione sospesa per la vita del titolare e non anche per la reversibilità. Prima dell’adunanza camerale la parte ha fatto pervenire atto scritto di rinuncia al ricorso, già notificato alla controparte.
Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio in considerazione di quanto detto sopra, con compensazione delle spese. p.q.m. dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso oggi