Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main and incidental appeals extinguished because neither party requested a decision on the settlement proposal within forty days. The appellant, Curcio Sergio, and the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, had previously reached a settlement agreement which was formally proposed for court approval. The court ruled that the statutory silence on the proposal constituted a waiver of the appeals under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a settlement proposal within the prescribed period results in the automatic extinction of the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3530/2021 R.G. proposto da : CURCIO SERGIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato URSO MASSIMO (RSUMSM63T19D086D) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimato- sul controricorso incidentale proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANNIA FAUSTINA 5/D, presso lo studio dell’avvocato CASULLI SAVERIO (CSLSVR47L20L049C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BURRAGATO GUGLIELMO (BRRGLL64L23H501U) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.545/2020 depositata il 17/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i abbia no chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannocompensate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del proce