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Decreto — n. 29200/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 29200/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main and incidental appeals extinguished because neither party requested a decision on the settlement proposal within forty days. The appellant, Curcio Sergio, and the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, had previously reached a settlement agreement which was formally proposed for court approval. The court ruled that the statutory silence on the proposal constituted a waiver of the appeals under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a settlement proposal within the prescribed period results in the automatic extinction of the cassation appeal.

Parole chiave

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settlement proposal extinction of appeal statutory time limits waiver by silence Code of Civil Procedure recupero dei costi indennità di patrocinio risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannocompensate;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3530/2021 R.G. proposto da : CURCIO SERGIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato URSO MASSIMO (RSUMSM63T19D086D) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimato- sul controricorso incidentale proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANNIA FAUSTINA 5/D, presso lo studio dell’avvocato CASULLI SAVERIO (CSLSVR47L20L049C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BURRAGATO GUGLIELMO (BRRGLL64L23H501U) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.545/2020 depositata il 17/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i abbia no chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannocompensate;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del proce