Court dismisses worker's claim for ERS seniority pay, ruling it is a new system element, not based on service length.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by a railway worker seeking additional ERS (System Retrenchment Element) payments based on his tenure. The worker argued that the lower court incorrectly applied collective agreement principles to include his training period in seniority calculations. The court ruled that the ERS is a distinct, newly consolidated remuneration element determined by the merger of previous benefits, not by the length of service, thereby rejecting the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 s.s. c.c.; Art. 3 comma 5 d.l. 726/1984: The ERS is a new remuneration element determined by the confluence of previous benefits, not based on seniority, and does not violate the law by distinguishing trainee workers from permanent staff.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23900-2021 proposto da: ATAC S.P.A.- AZIENDA PER LA MOBILITÀ DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRENESTINA 45, presso lo studio dell'avvocato SIMONA FLAMMENT, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro MASTROPIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1123/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 3051/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.23900/2021 Cron. Rep. Ud.10/10/2024 CC RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 1123/2021, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di ATAC s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, e in accoglimento del gravame incidentale, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha condannato la società al pagamento, in favore di Mastropietro Paolo (assunto in data 13.3.2000 con contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 24 in qualità di operatore di esercizio con mansioni di conducente di linea) delle differenze retributive maturate a titolo di E.R.S. (Elemento di Riordino del Sistema retributivo) a decorrere dal quinto anno antecedente la data di notifica dell’atto introduttivo, oltre accessori; ha confermato, nel resto la decisione di primo grado in ordine al riconoscimento del diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il suddetto elemento retributivo.
2. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
3. Il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. La ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c. in riferimento all’Accordo Aziendale 11 luglio 2000 e in raffronto all’accordo preliminare di rinnovo del CCNL autoferrotramvieri del 2 marzo 2000, per avere la Corte territoriale, nell’interpretazione dell’accordo aziendale, inammissibilmente esteso i principi della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 20074/2010, relativi al computo –in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali fissati dall’art. 3 d.l. 726/1984 cit., dal medesimo datore di lavoro – del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, senza rispettare la volontà delle parti, non avendo accertato la natura dell’E.R.S. (assimilabile al C.A.U.
– Competenza Accessoria Unificata) sostitutiva, per confluenza in essa, di precedenti e specifici emolumenti riservati al personale a tempo indeterminato, con rilevanza pertanto della natura giuridica del rapporto di lavoro esistente al momento della sua introduzione, priva di alcun collegamento con l’anzianità di servizio (primo motivo); violazione degli Accordi Nazionali dell’11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000, per la ridefinizione, con il secondo Accordo Nazionale (diversamente dal primo, di determinazione di un trattamento retributivo di ingresso, per i neo assunti con contratto di formazione e lavoro, costituito “dalla retribuzione conglobata, dall’ex indennità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale”), della struttura della retribuzione aziendale (relativamente alla “quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente CCNL”); avendo avuto attuazione l’accordo nazionale 2 marzo 2000 con quello aziendale 11 luglio 2000, unificante in un solo elemento retributivo (l’E.R.S.) le indennità, i premi e i compensi legati alla presenza ed alla prestazione effettive (art. 1, lett. a), l’indennità mensile di base costituente indennità, compensi e competenze accessorie istituite con gli accordi 1983, 1988, 1990, 1994 (art. 1, lett. b), nonché il premio di risultato istituito con accordo nazionale del 1997 legato al miglioramento di parametri di qualità, produttività e competitività conseguiti in base alla realizzazione di progetti (art. 1, lett. c); come confermato dalla “clausola di interpretazione autentica” dell’accordo 24 marzo 2005, senza alcun suo collegamento con l’anzianità di servizio (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 3, quinto comma d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984 e della Direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale considerato l’E.R.S. alla stregua degli Aumenti Periodici di Anzianità (A.P.A.), travisandone la natura e la ratio (terzo motivo).
2. I motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati, nei sensi della motivazione che segue e si richiamano le argomentazioni dei precedenti specifici di questa Corte (Cass. n. 10077/2024; Cass. n. 12300/2024).
3. Va data continuità al più recente indirizzo espresso da questa Corte, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto (v. Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821, 36926 del 2021), che, consolidando un precedente orientamento (Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014, decisioni adottate nei confronti dell'ANM, nonché, nello stesso senso, Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019 emesse nei confronti di altre aziende autoferrotranviarie), ha affermato che non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, -che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell'anzianità di servizio.
4. Nella specie, non par dubbio che l'emolumento in contesa sia stato previsto "nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione", con l'intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l'elemento mensile consolidato denominato "Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)" non è fondato direttamente sul computo dell'anzianità di servizio, bensì è "determinato per confluenza" dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di "premi, compensi ed indennità di origine aziendale" diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo; pertanto la sentenza impugnata non è conforme ai princìpi stabiliti dalle pronunce prima richiamate e la pretesa dei lavoratori risulta infondata.
5. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell'art. 384, co. 2, c.p.c., con la pronuncia di rigetto dell'originaria domanda proposta da Paolo Mastropietro; le spese di lite dell'intero processo possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della complessità della fattispecie da rapportare alle oscillazioni giurisprudenziali che si sono consumate nel corso del tempo impiegato per il giudizio di merito. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore. Dichi